Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 33301 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato e senza indicare specificamente le ragioni della dedotta carenza o illogicità della motivazione. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. del 2008, il solo stato di incensuratezza dell’imputato. In tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dalla presenza di un sistema di videosorveglianza, mero ausilio per l’individuazione degli autori del reato.
Il Fatto
Due imputati propongono separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Messina, nel marzo 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Patti per i reati di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2, 5 e 7 cod. pen. Il primo ricorrente lamenta, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen., per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il secondo articola sei motivi, investendo la ricostruzione della responsabilità, la legittimazione dei soggetti che hanno sporto querela, l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., il diniego dell’attenuante del danno di speciale tenuità e la determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara entrambi i ricorsi inammissibili. Il rilievo assorbente è che tutti i motivi riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici. Manca, nei ricorsi, il confronto critico con gli argomenti del provvedimento impugnato: le doglianze si limitano a lamentare in modo generico una presunta carenza o illogicità della motivazione.
La Corte ribadisce il proprio orientamento, richiamando Sez. 2 n. 27816 del 2019, Sez. 3 n. 44882 del 2014 e Sez. 6 n. 20377 del 2009: è inammissibile il ricorso che reitera gli stessi motivi d’appello senza misurarsi con le ragioni della decisione impugnata.
Sul diniego delle attenuanti generiche, il giudice d’appello ha fatto corretta applicazione del principio per cui il mancato riconoscimento può essere motivato con l’assenza di elementi positivi. Dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. n. 92 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2008, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (richiamata Sez. 4 n. 32872 del 2022).
Quanto alla critica sulla valutazione delle prove, il motivo è inammissibile perché non consentito in sede di legittimità; nel caso di doppia conforme, il travisamento della prova dedotto per la prima volta in cassazione viola i limiti del devolutum ed amplia impropriamente il tema di cognizione (richiamata Sez. 6 n. 21015 del 2021). La Corte conferma inoltre che, in caso di furto nei supermercati, legittimati a sporgere querela non sono solo il direttore ma anche il responsabile della sicurezza, il capo reparto e la cassiera (Sez. 4 n. 7193 del 2023).
Sull’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, la videosorveglianza non la esclude, perché è mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori e non garantisce l’interruzione immediata dell’azione criminosa (Sez. 5 n. 1509 del 2020). Il diniego dell’attenuante del danno di speciale tenuità è corretto, non trattandosi di danno di rilevanza economica minima. Il motivo sulla determinazione della pena è manifestamente infondato, avendo il giudice dato conto della pena base e degli aumenti per la continuazione, senza onere motivatorio peculiare per pene sotto la media edittale. Segue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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