Giudizio di rinvio e motivi assorbiti: obbligo di esame delle censure (Cass. pen. Sez. VI n. 8387 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio la cognizione del giudice non è limitata al singolo profilo censurato che ha determinato l’annullamento, ma si estende alle questioni dichiarate assorbite nella pronuncia rescindente, secondo un rapporto di interferenza progressiva. L’assorbimento sospende la valutazione delle questioni dipendenti, che devono essere riesaminate una volta definito il tema pregiudiziale. Il giudice di rinvio non può quindi omettere l’esame delle doglianze che, pur non decise, erano state ritualmente proposte. La loro mancata considerazione integra il vizio di mancanza di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni poste a fondamento della responsabilità siano prive di completezza in relazione a specifiche censure dotate del requisito della decisività.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 ottobre 2023, confermava la condanna inflitta in primo grado all’imputato per il delitto di cui all’art. 416 cod. pen., con riconoscimento della recidiva reiterata e specifica, in relazione a un’associazione finalizzata a una pluralità indeterminata di truffe ai danni di compagnie assicurative.

La pronuncia era stata emessa a seguito di un precedente annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, che aveva dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi dei ricorsi, tra cui quelli relativi al ruolo apicale nell’organizzazione e alla recidiva. L’imputato ricorreva nuovamente per cassazione deducendo tre motivi: la nullità per mancanza di motivazione sui motivi assorbiti, l’inapplicabilità della recidiva e l’illegittimità della pena per violazione dell’art. 99, comma 6, cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente rispetto agli altri. Il quesito riguarda i limiti della cognizione del giudice di rinvio quando la pronuncia rescindente ha dichiarato assorbiti alcuni motivi.

Richiamando un proprio precedente (Sez. 6, n. 48750 del 04/07/2019, Diotallevi), la Corte ribadisce che, in tema di giudizio di rinvio, la cognizione del giudice si estende non solo al profilo censurato, ma anche alle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella decisione di annullamento.

L’assorbimento non elimina la questione: sospende la valutazione del giudice di legittimità in ragione del rapporto di pregiudizialità logica del tema assorbente. La definizione di quest’ultimo impone la verifica progressiva delle questioni dipendenti che da quella premessa traggono il proprio caposaldo argomentativo.

Nel caso concreto, la sentenza impugnata non dedica alcuna specifica attenzione alla doglianza sulla qualifica di promotore e organizzatore dell’associazione, né alle questioni relative alla recidiva e alla dosimetria della pena, tutte oggetto di motivi originari dichiarati assorbiti. La Corte territoriale si è limitata a richiamare il principio di legittimità della motivazione “per relationem”, senza operare alcun riferimento specifico ai passaggi della sentenza di primo grado che avevano affrontato tali aspetti.

La Corte chiarisce che la motivazione “per relationem” è certamente ammissibile, purché recepisca in modo critico e valutativo la decisione impugnata. Tuttavia, le doglianze sulla penale responsabilità e sul ruolo apicale dovevano essere esaminate, eventualmente con rinvii specifici alle parti della sentenza di primo grado che se ne erano occupate. Solo così il giudice dà conto di avere preso in considerazione le censure e di avere condiviso i relativi passaggi motivazionali.

Il radicale deficit motivazionale su censure che dovevano essere esaminate in sede rescissoria impone l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese richieste dalle parti civili secondo l’ordinario criterio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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