Validità della querela per facta concludentia e recidiva aggravata (Cass. pen. Sez. VII n. 33321 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La manifestazione della volontà di punizione integra una valida querela anche in assenza di formule sacramentali, essendo sufficiente che essa risulti inequivocamente nel suo contenuto sostanziale; a tal fine il giudice può valutare il complessivo comportamento della persona offesa, anche successivo alla dichiarazione, interpretando ogni situazione di incertezza alla luce del favor querelae. La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è applicabile qualora l’imputato abbia commesso più reati della stessa indole, neppure se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità. L’applicazione della recidiva ex art. 99 cod. pen. esige un giudizio in concreto sulla effettiva riprovevolezza e pericolosità del reo, non il mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 6 febbraio 2025, in parziale riforma della decisione del Tribunale monocratico del 6 marzo 2024, riconosceva all’imputato la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., ritenendola prevalente sulle aggravanti, e rideterminava la pena in mesi tre, giorni diciassette di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7 cod. pen.
Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la nullità della querela con richiesta di declaratoria di improcedibilità; l’inapplicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., sul presupposto che l’ultima condotta risalirebbe al 2013 e non al 2022; l’illegittima applicazione della recidiva, in ragione della distanza temporale dall’ultimo episodio e della concessione dell’attenuante.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato in tutti i motivi. Sul primo, la Corte territoriale aveva correttamente affermato l’esistenza di una valida querela agli atti, con motivazione sintetica ma congrua. Accedendo agli atti per la natura processuale del vizio, la Suprema Corte ha verificato che il legale rappresentante della persona offesa, nell’illustrare i fatti presso l’Ufficio Prevenzione, sottoscriveva un atto contenente una specifica istanza punitiva.
La Corte ha ribadito che la volontà di perseguire il colpevole, atta a rimuovere l’ostacolo alla procedibilità, non è vincolata a particolari formalità né a espressioni sacramentali. Rileva il contenuto sostanziale della dichiarazione e, a tal fine, può essere esaminato il complessivo comportamento della persona offesa, anche successivo. Il collegio ha richiamato numerosi precedenti di legittimità, tra cui Sez. U, n. 42792 del 31.10.2001, e ha valorizzato il principio del favor querelae, in base al quale ogni situazione di incertezza va risolta in favore della volontà di querela.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che l’art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa ai sensi dell’art. 133 cod. pen., e non può trovare applicazione quando l’imputato abbia commesso più reati della stessa indole, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 13681 del 25.2.2016. Il giudice di merito ha valorizzato la biografia criminale del ricorrente, con plurime condanne per reati contro il patrimonio distribuite su un arco temporale esteso dal 1995 al 2022.
Sul terzo motivo, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 35738 del 27.05.2010: è compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, della distanza temporale, dell’omogeneità e di ogni altro parametro individualizzante. La motivazione impugnata risulta in sintonia con tali parametri, avendo formulato un giudizio di elevata pericolosità non contraddetto dalla concessione dell’attenuante, attinente alla modicità del valore della refurtiva.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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