Esigenze cautelari e dismissione formale delle cariche societarie (Cass. pen. Sez. VI n. 33841 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, la dismissione soltanto formale delle cariche societarie non esclude il pericolo di reiterazione criminosa, quando l’indagato conservi una partecipazione al capitale e gli amministratori di diritto siano suoi stretti familiari. La prognosi di inquinamento probatorio è plausibile ove l’istruttoria dibattimentale non sia ancora iniziata e le dichiarazioni provenienti dalle indagini non siano interamente migrabili nel processo. Il giudice dell’appello cautelare può valorizzare la perdurante operatività della società in ulteriori procedure d’appalto. La censura che prospetti genericamente l’adeguatezza di una misura interdittiva in luogo di quella custodiale è inammissibile per genericità, se priva di argomentazione specifica.

Il Fatto

Il ricorrente, già presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di una società per azioni, è sottoposto agli arresti domiciliari in relazione a due reati di turbata libertà degli incanti e a uno di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, quale corruttore. Gli si addebita di aver preso parte a un sistema di condizionamento delle procedure di aggiudicazione di appalti deliberati da un Comune, ottenendo l’assegnazione di due di essi e versando al sindaco una somma di denaro e altre utilità.

Il Tribunale, quale giudice della cognizione, aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura. L’appello proposto a norma dell’art. 310, cod. proc. pen. è stato respinto. Avverso tale ordinanza il ricorrente propone ricorso per cassazione, denunciando vizi di motivazione e violazione di legge in punto di permanenza delle esigenze cautelari e di necessità della misura custodiale.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il ricorso si limita a riproporre le doglianze già rassegnate al Tribunale dell’appello, senza un effettivo confronto critico con gli argomenti impiegati per disattenderle, esponendosi così a possibili censure di inammissibilità per genericità. La lettura coordinata delle emergenze investigative, pressoché incontroverse tra le parti, non presenta alcuna evidente flessione logica e si sottrae a censura in sede di legittimità.

Il Tribunale ha descritto un articolato sistema di condizionamento degli appalti comunali, rispetto al quale il ricorrente e il procuratore speciale della sua società erano legati al sindaco da un rapporto privilegiato. Su questo dato di contesto l’ordinanza ha innestato una serie di circostanze che, senza forzatura logica, risultano favorevoli alla commissione di nuovi reati analoghi e al condizionamento della prova, quanto meno in prospettiva dibattimentale.

Assume rilievo, in particolare, l’avvedutezza del sindaco nel proteggersi dalle iniziative investigative, le specifiche abilità maturate dall’indagato nei rapporti sotterranei con l’amministrazione comunale, il perdurante coinvolgimento della società in ulteriori procedure d’appalto e la natura soltanto formale della dismissione delle cariche, essendo il patrimonio societario suddiviso tra gli stretti familiari dell’indagato, che continuano a comporre il consiglio di amministrazione.

La prognosi di concreti pericoli di reiterazione criminosa e di compromissione del quadro probatorio si rivela dunque ampiamente plausibile. Il secondo motivo, in punto di adeguatezza di una misura interdittiva in luogo di quella custodiale, è invece dichiarato inammissibile per genericità, trattandosi di una pura asserzione non sorretta da argomentazione specifica, a fronte di una motivazione che dà risalto alla presa di distanza soltanto formale dalla società e alla concreta probabilità che l’indagato continui di fatto a operare per conto di essa dietro lo schermo degli amministratori di diritto, rendendo vane eventuali misure interdittive.

Il ricorso è in conclusione respinto, con condanna del proponente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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