Errata indicazione del giudice nel dispositivo è errore materiale (Cass. pen. Sez. 3 n. 8772 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’erronea indicazione, nel solo dispositivo della sentenza di appello, del tribunale e della composizione del giudice di primo grado integra un mero errore materiale, che non incide sull’identificazione del procedimento né sul contraddittorio e non viola il principio del giudice naturale ex art. 25 Cost., essendo dagli atti e dalla motivazione chiaramente individuata la decisione effettivamente confermata. L’errore materiale, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., sussiste in presenza di una difformità meramente esteriore tra la volontà del giudice e la sua manifestazione formale, rilevabile dal confronto tra gli atti processuali e il provvedimento; la sua eliminazione non deve implicare una diversa valutazione del giudice. Tale vizio non determina nullità ai sensi degli artt. 177 e ss. cod. proc. pen. e non può essere convertito in causa di annullamento della sentenza. Con riguardo al reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000, l’occultamento di documenti contabili è reato permanente e di pericolo concreto, integrato anche quando la ricostruzione dei redditi sia solo resa più difficoltosa e richieda acquisizioni aliunde, essendo richiesto il dolo specifico del fine di evasione. Il vizio di travisamento della prova è ravvisabile solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, restando intangibile la valutazione di merito del risultato probatorio.
Il Fatto
Il Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, aveva ritenuto l’imputato colpevole del reato di occultamento e distruzione di documenti contabili, condannandolo alla pena condizionalmente sospesa di un anno e sei mesi di reclusione. La Corte d’appello di Caltanissetta confermava la decisione, ma nel dispositivo indicava erroneamente che il provvedimento di primo grado era stato emesso dal Tribunale di Enna in composizione collegiale.
Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la nullità della sentenza di appello per errata indicazione dell’autorità giudicante; l’omessa correzione dell’errore materiale da parte del giudice d’appello; il vizio di motivazione e di travisamento della prova in relazione alla mancata rinnovazione dell’istruttoria e alla sussistenza degli elementi del reato tributario.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando tutti i motivi. Quanto al primo motivo, ha precisato che le nullità previste dall’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. attengono a vizi del contraddittorio, mentre l’art. 179 cod. proc. pen. riserva la nullità assoluta a ipotesi tassative che non comprendono l’errore di intestazione o la inesatta indicazione del giudice di primo grado. La discrasia tra dispositivo e motivazione, quando sia imputabile a un errore meramente descrittivo, non incide sul comando decisorio e non produce quella “incertezza assoluta” sull’identità delle parti o del provvedimento che sola può determinare la nullità.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui l’omessa o inesatta indicazione di una parte o di un soggetto nell’intestazione della sentenza integra mero errore materiale quando dal contesto della decisione risulti con chiarezza la reale identità delle parti e del provvedimento oggetto di giudizio. Ha inoltre precisato che la violazione dell’art. 25 Cost. ricorre solo quando il processo sia celebrato da un giudice privo di competenza o individuato al di fuori dei criteri legali di precostituzione, non quando vi sia un mero lapsus calami nell’indicazione dell’ufficio giudicante.
Quanto alla mancata correzione dell’errore, la Corte ha escluso che essa renda l’atto irrimediabilmente viziato, poiché l’errore materiale non determina nullità e non pregiudica l’intelligibilità della decisione. Ha tuttavia rilevato che, essendo l’impugnazione inammissibile, trova applicazione la seconda parte dell’art. 130, comma 1, cod. proc. pen., che preclude al giudice dell’impugnazione di disporre la correzione.
In ordine al terzo motivo, la Corte ha rammentato che il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del merito probatorio e che la motivazione è viziata solo se manchi il “minimo costituzionale”, ovvero in caso di motivazione apparente o manifestamente illogica. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva individuato la sede del rinvenimento, valorizzato la falsità del verbale di consegna con riscontri testimoniali e documentali e spiegato l’idoneità impeditiva dell’occultamento, consistita nella necessità di investigazioni suppletive. La mancata rinnovazione istruttoria è stata ritenuta legittima, atteso il carattere eccezionale di tale istituto e la non decisività della perizia grafologica richiesta, risultando la responsabilità fondata su un coacervo di elementi autonomi.
Infine, la Corte ha escluso qualsiasi automatismo nella configurazione del reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000, rilevando che la condotta dell’imputato era connotata da profili commissivi — la detenzione domestica di gran parte della contabilità sociale dopo la cessione, l’inottemperanza agli ordini di esibizione e la predisposizione di un verbale di consegna falso — idonei a rendere difficoltosa la ricostruzione dei redditi e a dimostrare il fine di evasione. La distinzione tra la mera omessa esibizione, configurabile come illecito amministrativo, e l’occultamento penalmente rilevante, fondato su una condotta commissiva, è stata ritenuta correttamente applicata dal giudice di merito.
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Nota della Redazione
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