Revoca dell’affidamento terapeutico e potere discrezionale del tribunale di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 33400 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, i requisiti postulati dalla norma sono di duplice natura: uno soggettivo, costituito dallo stato di tossicodipendenza o di alcolismo, certificato da una struttura sanitaria pubblica a pena di inammissibilità della domanda; l’altro oggettivo, rappresentato dai limiti edittali della sanzione e dalla mancata pregressa concessione della misura per più di due volte. Al ricorrere di tali pre-condizioni l’Autorità giudiziaria deve svolgere una valutazione complessa sul probabile conseguimento delle finalità del programma, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento al reinserimento sociale. La revoca della misura, pur in presenza di un comportamento contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l’obbligo di giustificare l’uso del potere con motivazione logica, adeguata e non viziata. Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili le censure che, sviluppandosi sul piano del fatto, si risolvano in una mirata rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato, con effetto ex tunc, la misura provvisoria dell’affidamento in prova terapeutico accordata al condannato il 28/11/2024, in espiazione di una pena di anni cinque e mesi sei di reclusione determinata per cumulo. La misura era stata già sospesa per trenta giorni con provvedimento del Magistrato di sorveglianza.
Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 47, comma 11, legge n. 354 del 1975, oltre a vizi della motivazione. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto i presupposti dell’istituto, distinguendo il requisito soggettivo della tossicodipendenza o dell’alcolismo, da certificarsi da struttura sanitaria pubblica, da quello oggettivo dei limiti di pena e della mancata reiterazione della concessione. Sussistenti tali pre-condizioni, il giudice è chiamato a valutare la probabile riuscita del programma concordato con l’unità sanitaria locale o con gli enti previsti dall’art. 115 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla pericolosità del condannato.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’affidamento terapeutico mira anche a garantire la prevenzione dei reati e non può essere concesso al condannato ritenuto attualmente pericoloso, poiché l’attuazione del programma postula una collaborazione in radice inesistente in presenza di tale pericolosità. Richiama altresì il principio per cui è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata, con l’esame dei comportamenti attuali e la presenza di elementi positivi idonei a fondare un giudizio prognostico favorevole.
Quanto ai presupposti della revoca, la Corte ribadisce che essa è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, sganciata dal mero dato oggettivo della violazione e ancorata al convincimento circa la concreta inconciliabilità tra la trasgressione e la prosecuzione della prova, con obbligo di motivazione logica e non contraddittoria.
Nel caso concreto il Tribunale ha fondato la revoca su quattro episodi ravvicinati, intervenuti tra febbraio e aprile 2025, a fronte di una nuova concessione risalente al novembre 2024. La Corte ritiene che le censure difensive si sviluppino interamente sul piano del fatto e mirino a sovrapporre una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, operazione estranea al sindacato di legittimità. Nessun vizio logico o argomentativo è ravvisabile nella motivazione impugnata, lineare e congruente.
Quanto all’efficacia ex tunc, la Corte la riconduce alla natura reiterata e ravvicinata delle violazioni e alla incapacità del condannato di comprenderne la portata trasgressiva, ravvisando una motivazione implicita nella valutazione complessiva della condotta e nella brevità del tempo intercorso tra il ripristino della misura e la prima trasgressione. Il ricorso è pertanto infondato, con condanna alle spese processuali e annotazione ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196 del 2003.
Nota della Redazione
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