Revisione: esame dell’imputato non è prova nuova (Cass. pen. Sez. I n. 33399 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, la richiesta fondata sulla mancata escussione dell’imputato nel giudizio di cognizione non integra alcuna delle ipotesi dell’art. 630 cod. proc. pen., poiché l’esame dell’imputato non costituisce prova nuova ai sensi della lett. c) della norma. La dedotta contraddittorietà tra le sentenze di primo e secondo grado e il rilievo della collaborazione prestata dal condannato non prospettano prove sopravvenute o scoperte dopo la condanna, ma sollecitano una diversa ponderazione di elementi già acquisiti. Una simile doglianza è inammissibile, perché mira a provocare un ulteriore grado di giudizio nel merito, estraneo alla funzione del giudizio di revisione.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato alla pena di anni diciotto di reclusione per i delitti di rapina aggravata, omicidio preterintenzionale e sequestro di persona, ha proposto richiesta di revisione avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Perugia del 26.04.2017, divenuta irrevocabile il 22.10.2018.
La Corte di appello di Firenze, con ordinanza del 23.01.2025, ha dichiarato inammissibile la richiesta. Il condannato ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui lamenta l’erronea interpretazione dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione, censurando il mancato esame delle ragioni difensive sulla collaborazione prestata e sulla mai avvenuta escussione dell’imputato in sede di cognizione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il thema decidendum e rileva che la richiesta di revisione non risulta fondata sulla sussistenza di nuove prove, sopravvenute o scoperte successivamente, come richiesto dall’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorrente si limita a riproporre argomentazioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, che le ha reputate eccentriche rispetto alle ipotesi codicistiche.
La difesa, in realtà, sollecita una non consentita diversa valutazione del compendio probatorio, auspicando il compimento di una valutazione riservata in via esclusiva ai giudici del merito. Nel giudizio di revisione non vengono dedotte prove nuove, ma si invoca soltanto una ulteriore e diversa ponderazione di prove già esistenti e a disposizione delle parti. Su questo punto la Corte osserva che la dedotta contraddittorietà sarebbe riscontrabile, secondo la prospettazione difensiva, tra le due sentenze di primo e secondo grado.
Quanto all’ulteriore argomento fondato sulla mancata sottoposizione dell’imputato a interrogatorio, la Corte lo disattende. Anche tale deduzione non si sostanzia nella proposizione della possibile emersione di una prova nuova, tale non essendo l’esame dell’imputato. Viene richiamato, sul punto, il precedente di Sez. I n. 6897 del 05/12/2014, dep. 2015, Monaco, Rv. 262484-01, che ha affermato il carattere esplorativo di una richiesta generica, volta solo a ipotizzare dichiarazioni favorevoli al condannato nel giudizio di revisione.
Oltre alla carenza del connotato di novità richiesto dalla norma, il ricorrente non riesce a provare la decisività dell’interrogatorio. Ne deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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