Detenzione domiciliare speciale: motivazione astratta sul pericolo di recidiva (Cass. pen. Sez. I n. 41893 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detenzione domiciliare speciale, il giudice di sorveglianza, accertati i presupposti formali e oggettivi di cui all’art. 47-quinquies Ord. pen., è chiamato a una valutazione prognostica sui presupposti soggettivi secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen., operando una verifica comparativa complessiva tra esigenze di difesa sociale e interesse del minore alle cure genitoriali. La motivazione che desume il pericolo di reiterazione dalla sola mancata ammissione di responsabilità, senza indicare le concrete condizioni in cui potrebbe ricrearsi la situazione criminosa, pecca di astrattezza ed è censurabile in cassazione. Rileva, piuttosto, l’accettazione della pena e della sentenza, desumibile dalla condotta carceraria e dal percorso trattamentale. La presenza di una pena accessoria non osta di per sé alla concessione della misura, non subordinandovi la norma alcuna preclusione.

Il Fatto

La ricorrente, condannata a trenta anni di reclusione per omicidio pluriaggravato ai danni del coniuge, presentava istanza di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-quinquies Ord. pen., avendo un figlio minore di dieci anni. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, con ordinanza del 4 giugno 2025, respingeva l’istanza, ritenendo sussistente il pericolo di recidiva sulla base della negazione della responsabilità, della gravità del reato e della pena accessoria della sospensione dalla potestà genitoriale.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il Procuratore generale chiedeva il rigetto, qualificando il giudizio del Tribunale come valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce i presupposti dell’istituto. Quelli oggettivi attengono all’entità della pena espiata e alla presenza di prole di età inferiore ai dieci anni; il comma 1-bis dell’art. 47-quinquies Ord. pen. consente l’espiazione domiciliare in assenza di pericolo di fuga o di reiterazione di reati. Quelli soggettivi riguardano la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli e la capacità criminale, da valutare secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità, che impone una verifica comparativa complessiva tra sicurezza e interesse del minore (Sez. 1 n. 7451 del 2020) e ribadisce che il giudice deve accertare il reinserimento sociale ed effettivo esercizio delle cure parentali (Sez. 1 n. 47092 del 2018).

Nel caso concreto, il Tribunale aveva enunciato gli elementi positivi emersi dall’istruttoria — corretta condotta intramuraria, partecipazione alle attività trattamentali — ma aveva fondato il rigetto sulla mancata revisione critica del proprio agito, ritenendo concreto il pericolo di reiterazione ove la condannata avesse attraversato una crisi motivazionale analoga a quella che aveva condotto al delitto.

La censura coglie nel segno. La motivazione pecca di astrattezza: il Tribunale non chiarisce in quali condizioni potrebbe determinarsi il pericolo di reiterazione, non illustra cosa intenda per crisi motivazionale, né consente di valutare se il rischio possa essere fronteggiato con le prescrizioni dell’art. 284, comma 2, cod. proc. pen. Rileva, del resto, non l’ammissione di responsabilità, ma l’accettazione della sentenza e della sanzione, quale indice dell’evoluzione della personalità.

Manca, inoltre, la valutazione della condotta carceraria come indice di adesione alle regole dell’ordinamento, delle ulteriori circostanze emergenti dalla relazione di sintesi e dalla Questura quanto a situazione familiare, vita anteatta e assenza di legami criminali, nonché della condotta tenuta durante gli arresti domiciliari. Quanto alla pena accessoria, l’argomento è non pertinente: la sanzione segue ex lege la condanna a pena superiore ai cinque anni e la norma non subordina a essa la concessione della misura. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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