Confisca di prevenzione di polizze di pegno: onere probatorio a carico dell’accusa (Cass. pen. Sez. I n. 33401 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di confisca di prevenzione di beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, questi può rivendicare l’effettiva titolarità dei beni, ma non sindacare i presupposti applicativi della misura, deducibili soltanto dal proposto. L’onere di provare la fittizia intestazione e la derivazione dei beni dai frutti dell’attività illecita grava sull’accusa, non sul terzo. Ne consegue che, in presenza di acquisti collocabili in ampie finestre temporali di liceità, non può addossarsi al terzo la prova della legittima provenienza delle risorse, né la mancata dimostrazione dell’epoca di acquisto può fondare una pronuncia di confisca.

Il Fatto

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto l’applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti di tre soggetti, unitamente alla confisca dei beni riconducibili agli stessi e a terzi fittiziamente intestatari, tra cui la coniuge di uno dei proposti. Il Tribunale ha disposto il sequestro anche nei confronti della terza interessata; la Corte di appello ha poi revocato la confisca delle somme depositate sul conto corrente, confermando nel resto le misure.

La Quinta Sezione della Cassazione ha annullato con rinvio in relazione alle polizze di pegno intestate alla donna, per genericità della motivazione sulla sproporzione reddituale e sull’epoca di acquisto. In sede di rinvio la Corte di appello ha confermato la confisca delle polizze, condannando la terza interessata al pagamento delle spese. Propone quindi ricorso per cassazione la donna.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte muove dal principio fissato dal massimo consesso, secondo cui Sezioni Unite n. 30355 del 27.03.2025 riconoscono al terzo la sola possibilità di rivendicare la effettiva titolarità dei beni, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti della misura, deducibili unicamente dal proposto. Nel caso di specie la ricorrente, quale coniuge del proposto, può rivendicare la legittimità dell’acquisto dei beni conferiti nelle polizze.

All’esito della perizia è emerso il valore dei gioielli dati in pegno, ma non è stato possibile stabilire l’epoca di acquisto. Non si può quindi affermare che i beni siano stati certamente acquistati durante il periodo di pericolosità del coniuge, compreso tra il 1994 e il 2020. Anzi, risulta acquisito che, ove gli acquisti fossero collocati negli anni 1985, 1986 e dal 1991 al 1994, non sussisterebbe alcuna sproporzione tra redditi e valore dei beni.

La Corte territoriale ha tratto dall’impossibilità di determinare la data dell’acquisto la conclusione dell’impossibilità di dichiararne la legittimità. Così facendo ha operato una vera e propria inversione dell’onere probatorio, ponendo a carico della terza interessata la dimostrazione della liceità degli acquisti. Al contrario, la prova della fittizia intestazione o della derivazione dei beni dall’attività illecita spetta all’accusa. La Corte richiama Sez. V n. 8984 del 19.01.2022 e Sez. I n. 13375 del 20.09.2017, che escludono ogni onere probatorio a carico del terzo ritenuto intestatario fittizio.

Pertanto la Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e il decreto del Tribunale di Roma, revocando la confisca delle polizze in sequestro, che ordina restituire alla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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