Misure cautelari: doppia presunzione e onere di allegazione specifica (Cass. pen. Sez. III n. 33641 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per i delitti ricompresi nel catalogo di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. introduce una doppia presunzione relativa di sussistenza, idoneità e proporzionalità della custodia cautelare in carcere, con inversione dell’onere della prova. La presunzione è superabile solo con elementi indicati in modo chiaro e preciso, non desumibili dal mero decorso del tempo. Ne consegue che il ricorso che non alleghi specificamente le ragioni idonee a vincere la presunzione è inammissibile per difetto di specificità estrinseca. La presunzione speciale prevale, in quanto tale, sulla disciplina generale dell’art. 274 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il provvedimento impugnato è l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Bari, accogliendo l’appello del pubblico ministero, ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. L’indagato era sottoposto a misura per il delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen.
Avverso tale ordinanza l’imputato propone ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: omessa motivazione sulle controdeduzioni difensive relative all’affievolimento delle esigenze cautelari; violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275 cod. proc. pen. per avere il Tribunale ancorato il rischio di reiterazione alla sola gravità del reato; manifesta illogicità della motivazione per avere desunto l’incapacità di autocontrollo dal solo titolo di reato; errore percettivo degli atti, avendo il Tribunale ritenuto possibile un contatto con la figlia dell’imputato, contatto in realtà vietato dal provvedimento sostitutivo.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per difetto di specificità estrinseca. Rileva che il Tribunale del riesame ha esaminato in dettaglio la fattispecie concreta e la personalità dell’imputato, individuando molteplici indici del pericolo di reiterazione: l’elevata pena irrogata in giudizio abbreviato, la gravità e le modalità delle condotte, le minacce alla persona offesa, il contesto in cui i fatti si sono svolti, la commissione di reati anche presso l’abitazione ove erano stati concessi gli arresti domiciliari e la mancanza di autocontrollo dimostrata.
Il ricorrente, osserva la Corte, si limita a doglianze generiche che non censurano la ritenuta insussistenza di elementi idonei a superare la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. La norma, per i reati del catalogo richiamato, stabilisce che è applicata la custodia cautelare in carcere «salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
La giurisprudenza di legittimità richiamata chiarisce che la disposizione introduce un giudizio semplificato sulle esigenze cautelari, con inversione dell’onere probatorio. Si presumono la sussistenza, l’idoneità e la proporzionalità della misura custodiale, a meno che non si rinvengano, in concreto, elementi chiari e precisi che facciano ritenere sufficienti misure di minor rigore (Sez. III n. 14248 del 14.01.2021; Sez. III n. 30629 del 22.09.2020; Sez. VI n. 12669 del 02.03.2016). La presunzione relativa è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale dell’art. 274 cod. proc. pen., e i caratteri di attualità e concretezza del pericolo non possono desumersi dal solo mero decorso del tempo (Sez. I n. 21900 del 07.05.2021).
Né la definizione del procedimento in primo grado né la disponibilità di un domicilio presso la madre valgono a scalfire la presunzione di adeguatezza della misura carceraria, che risulterebbe svuotata ove potesse applicarsi la misura domiciliare in ogni caso di disponibilità di un domicilio idoneo. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma equitativamente fissata in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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