Dolo eventuale e obbligo di fermarsi nella fuga dopo sinistro (Cass. pen. Sez. 7 n. 10902 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di fuga dopo un sinistro stradale, l’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 189, comma 6, d.lgs. n. 285/1992 è integrato anche in presenza di dolo eventuale, ravvisabile in capo all’utente della strada che, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento e avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi. Per la configurabilità del reato di cui all’art. 189, comma 7, d.lgs. n. 285/1992 è richiesta l’effettiva presenza di lesioni riportate dalla persona offesa. Il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a fornire una motivazione specifica e dettagliata quando individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen..
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, aveva rideterminato la pena nei confronti dell’imputato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, in mesi nove di reclusione per il reato di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. n. 285/1992. L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati e, con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla corretta determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato il primo motivo di ricorso, ritenendolo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito e volto a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie. Il ricorrente lamentava il mancato accertamento del dolo, sostenendo che l’integrazione dell’elemento soggettivo postula l’accertamento positivo della consapevolezza di aver determinato il sinistro stradale. Sul punto, la Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo il quale l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 189, comma 6, C.d.S. è integrato anche in presenza del dolo eventuale.
Secondo tale principio, il dolo eventuale è ravvisabile in capo all’utente della strada che, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento e avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi. La Suprema Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, citando le pronunce Sez. 4, n. 34335 del 2009, Sez. 4, n. 17220 del 2012 e Sez. 6, n. 21414 del 2013. La ricollegabilità della caduta alla condotta del ricorrente e la consapevolezza di quest’ultimo in ordine all’accaduto erano state congruentemente argomentate dalla Corte territoriale con il richiamo alla deposizione della persona offesa, il cui giudizio di attendibilità era stato ritenuto privo di fratture logiche.
Quanto alla configurabilità del reato di cui all’art. 189, comma 7, C.d.S., per il quale si richiede l’effettiva presenza di lesioni riportate dalla persona offesa, la Corte ha richiamato il principio secondo cui chi rivendica ragioni di insussistenza del fatto illecito deve dare compiuta dimostrazione dell’adeguatezza dell’assistenza prestata, come affermato da Sez. 4, sentenza n. 14610 del 2014. Nel caso di specie, la condotta del ricorrente, che si era fermato subito dopo la caduta senza fornire le proprie generalità e si era allontanato immediatamente dal luogo del sinistro, era stata correttamente valutata dai giudici di merito.
Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato. La Suprema Corte ha ribadito che il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità. Nel caso in esame, l’aumento per la continuazione era stato determinato nella misura del tutto esigua di un mese, sicché ogni censura è stata ritenuta priva di fondamento.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali è conseguita quella al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 189 C.d.S. – Comportamento in caso di incidente