Discarica abusiva e violazione sigilli: motivazione non basta su assenza foto (Cass. pen. Sez. III n. 35218 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di discarica abusiva e di violazione di sigilli, i rilievi fotografici dei luoghi e dei rifiuti non costituiscono prova unica e tipica dei reati contestati. Il giudice di merito che pronunci proscioglimento non può fondarlo sulla sola assenza di tali fotografie, omettendo di valutare le altre risultanze acquisite, segnatamente la descrizione contenuta nella annotazione di polizia giudiziaria ritualmente acquisita con il consenso delle parti e con rinunzia all’esame dei testi. La motivazione è carente quando non illustra le ragioni dell’inadeguatezza probatoria degli elementi disponibili e non dà conto dell’esercizio, o del mancato esercizio, dei poteri officiosi di integrazione probatoria.

Il Fatto

Con sentenza del tribunale di Taranto il ricorrente veniva assolto dai reati di cui agli artt. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 e 349 cod. pen., ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, deducendo vizi di motivazione. Si rappresentava, da un lato, che l’annotazione di polizia giudiziaria relativa ai primi fatti accertati, acquisita con il consenso delle parti e la rinunzia a esaminare i testi, recava formalmente in allegato anche la foto dei luoghi, seppure assenti a una prima visione del fascicolo dibattimentale; dall’altro, che la stessa annotazione descriveva con dovizia di particolari le tipologie di materiali rinvenuti e lo stato dei luoghi, consentendo di individuare la discarica e, con il raffronto col successivo verbale di constatazione, anche la violazione di sigilli.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene fondato il ricorso. In via preliminare, esclude che operi il combinato disposto degli artt. 569, commi 1 e 3, cod. proc. pen., correlato ai casi di ricorso per saltum rispetto a sentenza appellabile, atteso il divieto, vigente al momento del ricorso, di appellare sentenze di proscioglimento per reati ex art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Nel merito, i giudici di legittimità osservano che il compendio probatorio non era limitato alle sole foto che si assumono assenti, seppure formalmente acquisite. Esso imponeva una più ampia, approfondita e precisa analisi dei fatti, tanto più a fronte dell’acquisizione di una annotazione descrittiva di quegli stessi luoghi e della contestuale rinunzia all’esame dei testi di polizia giudiziaria che l’avevano redatta.

Ne emerge una motivazione che non dà conto, ai fini della decisione assunta, della insufficienza degli elementi disponibili, pur in assenza dei citati rilievi fotografici, i quali, in via generale, non costituiscono prova unica e tipica del reato di discarica abusiva e di quello, correlato, di violazione di sigilli.

Assume rilievo decisivo, da un lato, la circostanza che la sentenza citi il contenuto descrittivo dei luoghi di cui all’annotazione acquisita senza poi illustrare le ragioni della sua inadeguatezza probatoria; dall’altro, l’astratta possibilità di esercitare i poteri officiosi ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., tanto per esaminare i testi intervenuti quanto allo stato dei luoghi e ai ritenuti rifiuti, quanto per ricercare le foto mancanti eppure formalmente acquisite, dando conto degli esiti. La Corte richiama il principio secondo cui la rinuncia al teste è immediatamente operante, sicché l’unica possibilità di assumere il mezzo istruttorio rinunciato è data dall’esercizio dei poteri di integrazione probatoria riservati al giudice (Sez. 2 n. 11264 del 18.03.1999).

La sentenza viene quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Taranto, in diversa composizione fisica.

Nota della Redazione

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