Prescrizione e sospensione nel regime della legge n. 103 del 2017 (Cass. pen. Sez. III n. 33642 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza di quella legge, cioè dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019 prima e dalla legge n. 134 del 2021 poi. Ne consegue che, per i reati contravvenzionali commessi in tale arco temporale, il termine prescrizionale va calcolato tenendo conto della sospensione, con la precisazione che la mera mutazione della descrizione del fatto, se non incide sulla storicità del medesimo ed è idonea a rendere comprensibile all’imputato l’oggetto dell’accusa, non integra violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.

Il Fatto

Con sentenza del 1° aprile 2022 il Tribunale di Crotone, concesse le attenuanti generiche, condannava il ricorrente alla pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto ed euro 8.500 di ammenda, ritenendolo colpevole dei reati di cui all’art. 44, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001 e agli artt. 93-95 del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in assenza delle prescritte autorizzazioni, una platea in calcestruzzo in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 27 gennaio 2025, in parziale riforma rideterminava la pena.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: il travisamento della prova, non essendo i lavori diretti alla realizzazione di una nuova opera ma al ripristino di una platea preesistente; la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra accusa e sentenza; la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione, già invocata in appello dal Procuratore generale.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, dichiarando infondati tutti i motivi. Sul primo, i giudici di legittimità rilevano che le due conformi sentenze di merito hanno formato un apparato motivazionale unitario, adeguatamente fondato sugli esiti del sopralluogo del 2 aprile 2019. Gli operanti avevano sorpreso l’imputato, gestore del camping, intento a realizzare una platea in cemento armato di 9 mt. x 14 mt. con 50 cm di spessore, in assenza di alcun titolo abilitativo, in area sismica e vincolata. La Corte territoriale aveva accertato che l’intervento non si limitava al ripristino della platea, ma riguardava l’intera struttura preesistente, comprensiva della tettoia rovinata a terra, con necessità del permesso di costruire; e che, per le dimensioni complessive, anche il solo ripristino della platea avrebbe richiesto il titolo preventivo.

Il giudizio di colpevolezza, sorretto da considerazioni razionali e coerenti con le fonti dimostrative, non presta il fianco alle censure, che sollecitano valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità. La Corte richiama il principio secondo cui, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di cassazione la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione autonoma di nuovi parametri di ricostruzione.

Sul secondo motivo, la Corte esclude la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. Il riferimento alla tettoia è stato operato dai giudici di merito a fini meramente descrittivi, per spiegare il senso dell’intervento, funzionale al ripristino non solo della platea ma anche della tettoia; in ogni caso la valutazione di illegittimità è stata parametrata all’opera realmente contestata. Viene richiamato il principio per cui la mutazione della mera descrizione del fatto, che non incide sulla storicità e rende l’imputazione conforme a quanto risulta dagli atti e noto all’imputato, non costituisce modifica dell’imputazione ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen.

Sul terzo motivo, i reati non sono prescritti. La Corte richiama la recente affermazione delle Sezioni Unite n. 20989 del 12.12.2024, depositata il 05.06.2025, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021. Per i reati contravvenzionali contestati, commessi il 2 aprile 2019, la prescrizione matura quindi il 2 aprile 2027. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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