Tenuità del fatto disattesa implicitamente se la sentenza nega l’offesa (Cass. pen. Sez. III n. 33643 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. può ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità. Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza per il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione complessivamente considerata. Ai fini della configurabilità dell'istituto la norma richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, da valutare secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 20 novembre 2024, ha condannato due imputati alla pena di tremila euro di ammenda ciascuno per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006. La prima era ritenuta responsabile per aver consentito l'utilizzo di un autocarro di cui era intestataria a un soggetto non autorizzato al trasporto di rifiuti; il secondo per aver conferito a soggetto non abilitato il paraurti di un'autovettura, rifiuto ascrivibile al CER 160119, così concorrendo al suo illecito smaltimento.
Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. La prima ha dedotto vizio di motivazione sull'elemento soggettivo e omessa motivazione sull'art. 131-bis cod. pen.; il secondo ha lamentato l'insussistenza della colpa, la mancanza di prova dell'accordo criminoso e il difetto di motivazione sulla tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo sull'elemento soggettivo sollevato dalla donna, iscritta all'albo nazionale gestori ambientali e autorizzata al trasporto di rifiuti non pericolosi. Il Tribunale aveva spiegato come l'imputata non potesse dirsi estranea all'attività di gestione illecita, non potendo disinteressarsi dell'impiego del mezzo destinato al trasporto di rifiuti, e come l'uso dell'autocarro da parte del terzo non fosse occasionale, essendo perdurato per tutto l'arco delle indagini fino al sequestro del mezzo. La motivazione è giudicata non illogica e completa, con conseguente manifesta infondatezza delle doglianze.
Analoga conclusione vale per i motivi del secondo ricorrente, esaminati congiuntamente perché connessi. Il Tribunale aveva argomentato che il ricorrente si era avvalso dell'opera di soggetto non iscritto all'albo dei trasportatori, circostanza facilmente accertabile mediante consultazione degli albi. Il rinvenimento di un notevole quantitativo di rifiuti, tra cui vari paraurti, presso l'alveo di un torrente, le immagini delle telecamere che mostravano l'unico mezzo transitato carico all'andata e scarico al ritorno, e i contatti telefonici intercorsi nei giorni precedenti al rinvenimento sorreggono la motivazione, non confutata in modo specifico.
Il nucleo del provvedimento riguarda la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ricorda che la norma ne subordina l'applicazione a due condizioni congiunte — la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento — secondo i criteri dell'art. 133, primo comma, cod. pen., richiamando Sez. 3 n. 47039 del 08/10/2015, Derossi. Ribadisce poi il consolidato orientamento per cui la richiesta deve ritenersi implicitamente disattesa quando la struttura argomentativa della sentenza richiami elementi che escludono la tenuità, citando Sez. 3 n. 43604 del 08/09/2021, Cincola' e Sez. 4 n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy.
Nel caso concreto il Tribunale aveva valorizzato, in senso ostativo, la gravità delle condotte e il completo disinteresse degli imputati nell'attività di gestione illecita di rifiuti, aspetto ritenuto non insignificante e non privo di ripercussioni in materia di prevenzione e sicurezza ambientale. I ricorsi, limitandosi a lamentare il difetto di motivazione senza indicare gli elementi che avrebbero giustificato in positivo il riconoscimento dell'istituto, sono giudicati non specifici. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, con aumento oltre il massimo consentito dall'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017.
Nota della Redazione
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