Revoca affidamento in prova per condotte successive ex tunc sindacato legittimità (Cass. pen. Sez. 7 n. 17445 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, disposta ai sensi dell’art. 47 Ord. pen. quando la condotta del soggetto risulti incompatibile con la prosecuzione della misura, può essere effettuata con effetti ex tunc; il provvedimento di revoca richiede una motivazione adeguata che dia conto della gravità delle condotte sopravvenute e del venir meno delle esigenze di recupero e prevenzione che legittimavano la misura. Il sindacato della Corte di cassazione resta limitato alla congruenza e alla non illogicità della motivazione, senza possibilità di rivalutare il merito delle scelte compiute dal Tribunale di sorveglianza.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza del 2 dicembre 2025, aveva revocato con effetto ex tunc l’affidamento in prova al servizio sociale concesso al ricorrente il 3 novembre 2023. La revoca era stata disposta in considerazione delle condotte serbate dall’interessato durante l’esecuzione della misura alternativa: in particolare, una denuncia per coltivazione di cannabis sativa, in concorso con la madre, e l’attività lavorativa svolta per la società di quest’ultima.
Il ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 47 Ord. pen. e degli artt. 27 e 11 Cost., sostenendo che la revoca con effetto ex tunc era stata disposta in assenza di elementi di gravità tali da escludere la sua ulteriore meritevolezza della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza di revoca, rilevando che il provvedimento impugnato aveva fondato la propria decisione su una motivazione adeguata e non manifestamente illogica. Il Tribunale di sorveglianza aveva, infatti, valorizzato le condotte tenute dal soggetto durante il periodo di affidamento, consistenti nella denuncia per la coltivazione di sostanza stupefacente e nello svolgimento di un’attività lavorativa per la società della madre.
Con riferimento alla richiesta di una diversa valutazione degli elementi di merito, la Corte ha precisato che il ricorrente, lamentando formalmente un vizio di motivazione, chiedeva in realtà una rivisitazione del quadro fattuale, con particolare riguardo al dissequestro parziale di cui l’ordinanza impugnata aveva già tenuto conto. Tale operazione risulta inammissibile in sede di legittimità, poiché il sindacato sulla motivazione non può trasformarsi in una nuova valutazione degli elementi di prova.
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non esulando profili di colpa nella presentazione dell’impugnazione, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale richiamata nel provvedimento.
Nota della Redazione
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