Bancarotta documentale e illecito tributario non violano il ne bis in idem (Cass. pen. Sez. V n. 7054 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non sussiste la violazione del divieto di bis in idem, di cui all’art. 649 cod. proc. pen., qualora alla condanna per l’illecito tributario di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, faccia seguito la condanna per bancarotta fraudolenta documentale, di cui all’art. 216, n. 2, legge fall. L’identità del fatto storico va accertata in concreto, comparando condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona. Rileva, in particolare, la sopravvenuta dichiarazione di fallimento, che arricchisce di un ulteriore dato storico-fattuale la condotta di sottrazione delle scritture contabili. L’eventuale coincidenza dell’oggetto materiale della sottrazione non basta, da sola, a integrare il medesimo fatto.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato, in primo grado e poi in appello, per bancarotta fraudolenta documentale. In un diverso procedimento era già intervenuta una condanna per il reato di occultamento e distruzione di scritture contabili, previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, accertato nell’ambito di una verifica fiscale.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione del divieto di bis in idem, sul presupposto che i due giudizi avessero ad oggetto il medesimo fatto storico, coincidente nella sottrazione delle stesse scritture contabili. La questione centrale attiene alla corretta individuazione del perimetro dell’idem factum nei rapporti tra illecito tributario e reato fallimentare.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama l’insegnamento della Corte costituzionale sul divieto di bis in idem: la garanzia convenzionale impone una concezione naturalistica del fatto, ma non ne restringe l’ambito alla sola condotta dell’agente. L’identità del fatto sussiste quando vi è corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi, con riguardo alle circostanze di tempo, luogo e persona.

La Corte ribadisce che anche l’evento deve essere assunto nella sua dimensione empirica, quale modificazione della realtà materiale conseguente alla condotta. In tal modo si evita che la comparazione sia influenzata da considerazioni astratte sulla natura dell’interesse tutelato o sul bene giuridico offeso, che tradirebbero la ratio del divieto. La pronuncia di riferimento è rappresentata da Cass., Sez. Un., n. 34655 del 28.06.2005.

Nel caso di specie, la Corte di appello non si è fermata alla specialità reciproca tra i reati, che tendenzialmente già si traduce in fattispecie concretamente differenziabili, ma ha proceduto, come doveva, a comparare in concreto i fatti confluiti nei diversi procedimenti. Tale comparazione ha condotto a escludere la sussistenza del bis in idem. La Corte osserva che la condotta di occultamento posta in essere in relazione alla procedura fallimentare si connota proprio per il dato della sentenza di fallimento, rimasto estraneo all’altro giudizio.

L’elemento qualificante della sottrazione delle scritture contabili è costituito dalla dichiarazione di fallimento, intervenuta successivamente ai fatti già accertati. La stessa condotta risulta perciò ulteriore e distinta. La Corte precisa che, mentre l’altro procedimento ha avuto ad oggetto l’evasione fiscale ai danni dell’erario, il presente afferisce alla sottrazione dei libri in riferimento alla procedura fallimentare, con conseguente lesione o esposizione a pericolo degli interessi dei creditori. L’eventuale coincidenza dell’oggetto materiale non è sufficiente a configurare il medesimo fatto.

La Corte prende infine posizione sul precedente Sez. V n. 22486 del 06.07.2020, indicato in ricorso come erroneamente riferito ad altra annualità, e ne dichiara di non condividere le conclusioni, perché esso muove dall’errato presupposto che il concorso formale tra i reati determini di per sé la medesimezza del fatto. Da qui il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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