Termine per appellare e proroga del giorno festivo nel deposito della motivazione (Cass. pen. Sez. III n. 33645 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività dell’impugnazione nel caso di riserva di deposito della motivazione, il termine per proporre gravame, ex art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., decorre dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in applicazione del principio generale di cui all’art. 172, comma 4, cod. proc. pen., cui il citato art. 585 non deroga. La proroga di diritto del giorno festivo, in cui il termine per il deposito venga a cadere, al primo giorno successivo non festivo determina lo spostamento di un giorno anche della decorrenza del termine per impugnare. L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022, si applica, per effetto dell’art. 89 d.lgs. n. 150 del 2022, alle sole sentenze pronunciate dopo il 30 dicembre 2022.

Il Fatto

La Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 07/11/2022, che aveva condannato l’imputato per il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, con confisca diretta e per equivalente. L’inammissibilità era fondata su due rilievi: la mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio all’atto di appello e la tardività dell’impugnazione, depositata il 21/02/2023 a fronte di un termine scaduto, secondo la Corte territoriale, il 20/02/2023.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione con due motivi, censurando il computo del termine e l’applicazione retroattiva della disciplina sull’elezione di domicilio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. La Corte richiama il costante orientamento di legittimità secondo cui, in caso di riserva di deposito della motivazione, il termine per l’impugnazione decorre dal primo giorno successivo alla scadenza di quello fissato per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale dell’art. 172, comma 4, cod. proc. pen., cui non deroga l’art. 585 cod. proc. pen. (Sez. VI n. 23608 del 2022; Sez. V n. 30723 del 2021; Sez. IV n. 6490 del 2020).

Il principio è ribadito dalle Sezioni Unite n. 155 del 2011: la proroga di diritto del giorno festivo, in cui cada il termine per il deposito, al primo giorno successivo non festivo sposta di un giorno anche la decorrenza del termine per impugnare (Sez. VI n. 25598 del 2020). Il termine “mobile” dell’impugnazione inizia subito dopo la scadenza del primo termine fissato per la stesura della motivazione, secondo il principio per cui dies a quo non computatur in termine.

Nel caso concreto, il Tribunale si era riservato il deposito della motivazione in sessanta giorni; il termine cadeva il 06/01/2023, giorno festivo, con proroga di diritto al 07/01/2023. Da tale data decorrevano i quarantacinque giorni per appellare, con scadenza il 21/02/2023. L’appello, depositato in quel giorno, era dunque tempestivo.

Il secondo motivo è parimenti fondato. L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022 e abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. o), legge n. 114 del 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, poiché la disciplina applicabile è quella vigente al momento del compimento dell’atto processuale (Sez. Un. n. 13808 del 2024). Tuttavia, per l’art. 89 d.lgs. n. 150 del 2022, la nuova disciplina vale per le sole sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022. Nel caso di specie la sentenza era stata pronunciata il 07/11/2022 e depositata nella parte motiva il 16/11/2022, sicché il difensore non aveva l’obbligo di allegare la dichiarazione o elezione di domicilio.

Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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