Reato associativo permanente e retrodatazione della pena in esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 33034 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato permanente contestato nella forma cosiddetta “aperta”, senza indicazione della data di cessazione della condotta, la regola processuale per cui la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data. Spetta all’accusa fornire la prova del protrarsi della condotta criminosa fino all’indicato limite processuale e all’imputato l’onere di allegazione di eventuali fatti interruttivi della partecipazione al sodalizio. Il giudice dell’esecuzione, quando un effetto giuridico dipenda dalla data di cessazione della permanenza non precisata nella sentenza di condanna, deve procedere all’accertamento mediante analisi accurata degli elementi a disposizione. L’istituto della fungibilità della pena di cui all’art. 657 cod. proc. pen. non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l’espiazione senza titolo.
Il Fatto
Il condannato in via definitiva, con sentenza di primo grado emessa nel 2023, per i reati di cui agli artt. 426-bis, 582, 585 e 588 cod. pen. e all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, presentava istanza alla Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione. Chiedeva che la decorrenza dell’espiazione della pena detentiva, fissata nell’ordine di esecuzione di pene concorrenti alla data di notificazione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere del 26 aprile 2021, retroagisse alla data dell’arresto subito per altro procedimento penale il 13 gennaio 2015, epoca dalla quale assumeva di essere rimasto ininterrottamente detenuto.
L’istante sosteneva che il reato associativo gli era stato contestato in forma “aperta”, con la formula “fino alla data odierna”, e che nel processo sfociato nella condanna in esecuzione non era stata raggiunta la prova della permanenza del sodalizio fino a epoca successiva all’arresto del 2015. Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza con ordinanza del 6 marzo 2026. Avverso tale provvedimento la difesa proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 657 cod. proc. pen., che disciplina l’istituto della fungibilità della pena e impone al pubblico ministero di sottrarre la custodia cautelare o le pene espiate senza titolo. Il collegio richiama il principio per cui tale istituto non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l’espiazione senza titolo, citando Sez. I n. 6072 del 24.05.2017. Quanto ai poteri del giudice dell’esecuzione, in tema di reato permanente contestato in forma “aperta”, qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un effetto giuridico dalla data di cessazione della condotta non precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell’esecuzione l’accertamento mediante analisi accurata degli elementi disponibili, secondo Sez. I n. 21928 del 17.03.2022.
Il passaggio centrale è rappresentato dal principio enunciato da Sez. II n. 37104 del 13.06.2023: nei reati permanenti contestati in forma “aperta” o “a consumazione in atto”, la regola processuale per cui la permanenza si considera cessata con la sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data. All’accusa spetta la prova del protrarsi della condotta; all’imputato l’onere di allegazione di eventuali fatti interruttivi della partecipazione al sodalizio.
Applicando tali principi, la Corte ritiene che il giudice dell’esecuzione li abbia rispettati e abbia reso motivazione adeguata. Non ha introdotto alcuna presunzione assoluta di permanenza del rapporto associativo, né ha desunto la protrazione della partecipazione dal solo coinvolgimento del condannato nella rissa tra fazioni rivali avvenuta in carcere l’11 gennaio 2016, né si è limitato a richiamare l’osservazione del rappresentante della Procura generale sulla mancata emersione di elementi di dissociazione.
Il giudice dell’esecuzione ha invece valorizzato una serie articolata di risultanze processuali — propalazioni di oltre trenta collaboratori di giustizia, intercettazioni telefoniche e ambientali, esiti di attività di polizia giudiziaria — dalle quali emergeva che i sodali, e a maggior ragione il condannato quale promotore, disponevano di mezzi per introdurre sostanza stupefacente in carcere, di referenti o “responsabili di sezione” nella casa circondariale, reclutavano nuovi affiliati sfruttando la comune condizione detentiva e assicuravano assistenza legale tramite i sodali in libertà. Tali valutazioni, osserva la Corte, sono riferibili, benché implicitamente, all’intero periodo di detenzione compreso tra l’arresto per altro procedimento e la notifica del titolo cautelare per i reati in espiazione, come emerge dall’economia generale della motivazione.
Ne deriva la correttezza dell’ancoraggio della decorrenza dell’espiazione alla data di notificazione del titolo cautelare, non alla precedente data dell’arresto. Coerenti con tale logica risultano il giudizio di irrilevanza delle vicende di competenza della magistratura di sorveglianza e la mancata considerazione delle condizioni di salute dell’istante. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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