Appello deve rispondere in modo analitico a ogni motivo, anche ripropositivo (Cass. pen. Sez. V n. 35820 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, il giudice di secondo grado non può limitarsi al mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado. Egli ha l’obbligo di motivare in modo puntuale e analitico su ogni punto devoluto, anche quando l’atto di gravame riproponga questioni già dedotte e decise in primo grado, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente. La motivazione per relationem è legittima solo se il rinvio è a un atto del procedimento congruo, se risulta la presa di cognizione delle ragioni richiamate e se l’atto di riferimento è conosciuto o ostensibile all’interessato. In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’obbligo di verità del fallito e la sua responsabilità per la conservazione della garanzia patrimoniale giustificano l’apparente inversione dell’onere della prova in caso di mancato rinvenimento di beni o del loro ricavato, senza interferire col diritto al silenzio.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 28 febbraio 2025, ha confermato la decisione del Tribunale che aveva affermato la responsabilità degli imputati per bancarotta patrimoniale, nelle qualità rispettivamente di amministratore legale e di fatto di una società dichiarata fallita.

Avverso la sentenza di appello gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con unico atto, articolando tre motivi: vizio della motivazione per avere la Corte territoriale ignorato le deduzioni difensive, senza confutare le censure sull’errata valutazione delle dichiarazioni del curatore, della relazione e del bilancio dell’amministratore giudiziario e della consulenza tecnica di parte; analoga censura quanto alla qualifica di amministratore di fatto; contestazione del diniego di riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 217 legge fall.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione dichiara infondati i ricorsi. Sul primo motivo, il Collegio rileva che la sentenza impugnata ha adottato un metodo di tipo confutativo, ponendosi in dialettico confronto con i motivi di gravame, in piena aderenza allo standard giustificativo imposto al giudice di secondo grado. La giurisprudenza di legittimità — richiamata con numerosi precedenti, tra cui Sez. 3 n. 38126 del 2024 e Sez. 2 n. 56295 del 2017 — precisa che il giudice d’appello non può limitarsi al tralatizio rinvio alla motivazione di primo grado.

Quanto alla motivazione per relationem, essa è considerata legittima a tre condizioni: che il rinvio sia a un legittimo atto del procedimento con motivazione congrua; che risulti la dimostrazione della presa di cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni richiamate; che l’atto di riferimento, se non allegato o trascritto, sia conosciuto o ostensibile all’interessato. La Corte cita Sez. Un. n. 17 del 2000, Primavera, e le conformi Sez. 6 n. 53420 del 2014 e Sez. n. 55199 del 2018.

Nel merito, le censure sono giudicate genericamente formulate. I ricorrenti lamentano una incompletezza documentale a essi non imputabile, introducendo una sorta di forza maggiore per esonerarsi dall’onere dimostrativo. La Corte richiama Sez. 5 n. 2732 del 2022, Ciarolo, secondo cui l’obbligo di verità del fallito e la sua responsabilità per la conservazione della garanzia patrimoniale giustificano l’apparente inversione dell’onere della prova. I ricorrenti non specificano quali documenti decisivi sarebbero stati incolpevolmente non offerti, e l’impedimento prospettato non ha carattere di assolutezza: la doglianza è quindi aspecifica, perché meramente esplorativa.

Il punto sulla aggravante di cui all’art. 219 legge fall. è inammissibile per carenza d’interesse. Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che non dà luogo a pluralità di reati in continuazione quando le condotte siano omogenee e temporalmente contigue (Sez. Un. n. 21039 del 2011, Loy). Poiché l’aggravante è stata ritenuta subvalente nel giudizio di comparazione con le attenuanti generiche, e la pena è stata commisurata nel minimo edittale, l’eventuale esclusione non avrebbe incidenza (Sez. 4 n. 15937 del 2024, Simeone).

Il secondo motivo è infondato. La qualifica di amministratore di fatto non richiede l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, essendo sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, non episodica, tale da fornire indici dell’organico inserimento nell’assetto societario (Sez. 5 n. 2514 del 2024, Comandaro). La Corte territoriale si è conformata a tali principi, valorizzando l’ingerenza del ricorrente nelle vicende societarie e la cointeressenza dei due imputati in altra società decotta. Il terzo motivo resta assorbito. Segue il rigetto dei ricorsi e la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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