Abitualità e tenuità del fatto: la comunanza di indole dei precedenti (Cass. pen. Sez. VII n. 38721 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’abitualità del comportamento, quale presupposto preclusivo dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole, dunque almeno due, diversi da quello oggetto del procedimento. L’identità di indole va ricercata alla stregua dell’art. 101 cod. pen. e sussiste anche tra reati previsti da disposizioni diverse quando, per la natura dei fatti o dei motivi che li determinarono, presentano caratteri fondamentali comuni, desumibili dalle modalità di esecuzione o dai moventi economici, anche a prescindere dall’identità del bene protetto. Il giudice di merito che desume la sussistenza di un rapporto di seriazione tra la condotta in valutazione e il vissuto delinquenziale dell’imputato dalla comunanza degli impulsi psichici adotta una motivazione aderente alla giurisprudenza di legittimità e sottratta al sindacato di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 17 ottobre 2024, aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Bologna che aveva condannato l’imputato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000, oltre pene accessorie, assolvendolo dall’ulteriore imputazione perché il fatto non sussiste.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancanza di motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva negato l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. su una duplice argomentazione: la gravità del reato, desunta dalla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, e la mancanza del requisito della non abitualità del comportamento, stante la presenza di plurime condanne.
Sul punto la Sezione richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole, almeno due, diversi da quello oggetto del procedimento. La nozione di identità di indole va ricercata nell’art. 101 cod. pen.: sono reati della stessa indole non solo quelli che violano una stessa disposizione, ma anche quelli previsti da disposizioni diverse che, per la natura dei fatti o dei motivi, presentano caratteri fondamentali comuni, desunti dalle modalità di esecuzione o dai moventi economici (Sez. 3 n. 49717 del 20/09/2019; Sez. 3 n. 11954 del 16/12/2010).
Il giudice di merito si è attenuto a tali principi, desumendo il rapporto di seriazione dalla comunanza degli impulsi psichici, risultando le violazioni espressione della volontà di conseguire un rapido arricchimento. La motivazione non è quindi viziata da manifesta illogicità.
Il secondo motivo è parimenti infondato. In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a considerare tutti gli elementi dedotti dalle parti, ma solo a indicare le ragioni del diniego, purché non palesemente illogiche. Il riferimento alla mancata resa di dichiarazioni non costituisce sanzione per l’esercizio del diritto al silenzio, ma constatazione dell’assenza di elementi positivi di valutazione.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. Quando la pena si attesta in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni sintetiche; una motivazione dettagliata è necessaria solo se la pena è di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. Un. n. 12778 del 27/02/2020). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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