Differenza di pena-base tra coimputati va motivata (Cass. pen. Sez. II n. 33677 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diverso trattamento sanzionatorio applicato, in sede di appello, a coimputati del medesimo reato riqualificato nella forma del tentativo integra un vizio di motivazione rilevabile ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. quando la sentenza non spieghi le ragioni della marcata sperequazione della pena-base. Sussiste, inoltre, il medesimo vizio allorché la motivazione, in assenza di elementi di segno contrario, preluda alla qualificazione della detenzione di sostanza stupefacente come destinata a uso personale e, senza ulteriore argomentazione, affermi poi la penale responsabilità dell’imputato. È invece inammissibile per difetto di autosufficienza il ricorso che deduca il travisamento della prova senza allegare l’atto asseritamente travisato o indicarne la collocazione nel fascicolo.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa all’esito di giudizio abbreviato, aveva riqualificato nel tentativo il reato di concorso in riciclaggio contestato a più imputati e rideterminato le pene. Nei confronti di uno degli imputati, chiamato a rispondere anche di detenzione di stupefacenti e di ricettazione, era stata inoltre confermata l’affermazione di responsabilità per il reato in materia di droghe, in relazione a un modesto quantitativo di cocaina.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione i difensori di due imputati. Il primo lamenta, tra l’altro, una evidente sperequazione sanzionatoria rispetto ai coimputati nel medesimo reato di tentato riciclaggio e l’assenza di prova sulla destinazione della sostanza alla cessione a terzi. Il secondo contesta la ritenuta partecipazione al concorso, denunciando travisamento della prova e violazione di legge sotto il profilo della sola presenza sul luogo dei fatti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina per primo il motivo relativo al trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata, a seguito della riqualificazione del reato nella forma tentata, aveva indicato per il ricorrente una pena-base di anni tre e mesi nove di reclusione ed euro seimila di multa, mentre per gli altri coimputati — chiamati a rispondere del solo medesimo reato — la pena era stata fissata in anni uno, mesi nove e giorni nove di reclusione ed euro quattrocento di multa. La Corte di appello non ha spiegato le ragioni di una così marcata differenza: ciò integra il vizio di motivazione rilevabile ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Fondato è anche il secondo motivo. La stessa sentenza impugnata dà atto che dall’attività investigativa non era emersa alcuna prova di una organizzata attività di spaccio, né erano stati rinvenuti strumenti di pesatura, confezionamento o taglio, né somme provento di cessione. Gli accertamenti tecnici avevano evidenziato un quantitativo modesto di cocaina, pari a circa grammi 7,8.

Una motivazione siffatta, in assenza di elementi di segno contrario, appariva preludere alla qualificazione della detenzione per uso personale. Ciò nonostante, la Corte di appello è giunta ad affermare la penale responsabilità dell’imputato senza alcuna ulteriore argomentazione, incorrendo in un vizio rilevabile sotto i profili della carenza e della manifesta illogicità della motivazione. Ne consegue l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per nuovo giudizio sui punti.

Quanto ai tre motivi dell’altro ricorrente, il Collegio li ritiene manifestamente infondati. La difesa si è limitata ad affermare che dagli atti non emerge che l’imputato sia stato visto mentre smontava l’autovettura, ma non ha adempiuto all’onere di allegazione richiesto dal principio di autosufficienza del ricorso. In tema di travisamento della prova, è onere del ricorrente suffragare l’assunto mediante l’allegazione dell’atto o la puntuale indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale. La motivazione dei giudici di merito risulta, per il resto, congrua e non manifestamente illogica, mentre le doglianze difensive mirano in realtà a sollecitare un nuovo giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità, come chiarito da Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015.

Il ricorso di quest’ultimo è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *