Recidiva esclusa non impedisce il diniego della particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. III n. 2052 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione della recidiva non è contraddittoria con il diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, poiché i due istituti operano su piani distinti. La recidiva ha connotazione soggettiva e richiede la verifica in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., della perdurante inclinazione al delitto. L’abitualità del comportamento ostativa all’art. 131-bis cod. pen. è invece fattore oggettivo, riferibile anche alle contravvenzioni e ai delitti colposi, e impedisce l’applicazione della causa di non punibilità ove il soggetto abbia commesso più reati della stessa indole. Nel reato con soglia di punibilità, la valutazione dell’offesa va condotta sulla sola eccedenza rispetto alla soglia, ma il giudizio diviene superfluo quando l’abitualità sia già accertata.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale operante nella compravendita di automobili usate era stato condannato in primo grado per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Iva, con evasione di imposte dirette e Iva. La Corte di appello aveva ridotto l’ammontare dell’Iva evasa, escluso la recidiva, rideterminato la pena e diminuito la somma confiscata.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la contraddittorietà della sentenza: da un lato si era applicato il regime fiscale del margine, dall’altro, non riconoscendo alcuni costi, si era comunque ritenuta superata la soglia di punibilità. Ulteriore censura riguardava il diniego dell’art. 131-bis cod. pen. pur in presenza di recidiva esclusa.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo profilo osserva che i giudici di merito hanno correttamente applicato il regime del margine, calcolando l’Iva sulla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto dei veicoli, e portando in detrazione i soli costi documentati e inerenti all’attività. I costi non documentati, non riferibili alla compravendita né assoggettati a Iva, sono stati legittimamente esclusi dal calcolo del margine.
Quanto alla dedotta incertezza sul superamento della soglia di punibilità, il Collegio rileva che il ricorrente si è limitato a contestazioni generiche, senza fornire ragioni sulla non decisività del modesto esubero a fronte di una motivazione che ne dà ampia dimostrazione. La pretesa distonia tra imposta sul reddito e Iva è giustificata dal diverso imponibile rilevante per le due imposte: il reddito in un caso, il fatturato nell’altro.
Sul secondo profilo la Corte esclude ogni contraddittorietà. La recidiva, nelle sottocategorie dell’art. 99 cod. pen., non coincide con lo status di pregiudicato: riguarda soggetti condannati per delitti non colposi e richiede una valutazione in concreto della perdurante inclinazione al delitto, come affermato da Sez. II n. 10988 del 2023 e Sez. III n. 33299 del 2017.
L’abitualità del comportamento che preclude l’art. 131-bis cod. pen. è invece fattore oggettivo, riferibile anche alle contravvenzioni e ai delitti colposi. La Corte ricorda che il superamento della soglia di punibilità non è di per sé sufficiente a escludere la causa di non punibilità, dovendosi valutare la minima offensività sulla sola eccedenza rispetto alla soglia, secondo Sez. III n. 58442 del 2018. Nel caso, l’accertata esistenza di plurime condanne per reati della stessa indole rende superflua tale verifica. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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