Partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico e riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori (Cass. pen. Sez. VI n. 38818 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari per il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, pur bisognevoli di riscontro, trovano adeguata conferma nelle intercettazioni che documentino la gestione di una piazza di spaccio, l’acquisto e il taglio dello stupefacente presso l’abitazione del fornitore e la discussione dei prezzi, della qualità e dei fornitori. Il giudice del riesame può desumere la partecipazione stabile al sodalizio e la consapevolezza del vincolo associativo dal complesso degli elementi indiziari, senza che la pluralità dei rapporti e la gestione di un’autonoma piazza di spaccio valgano a escludere la contestazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. La circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. è correttamente contestata quando il sodalizio dedito al narcotraffico fornisca, attraverso i proventi del traffico, le risorse per l’operatività del gruppo mafioso, agevolandone l’attività. In sede di legittimità è preclusa la rivalutazione degli elementi indiziari già esaminati dal giudice della cautela.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, in sede di riesame, confermava l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., per avere partecipato a un’associazione dedita al narcotraffico riconducibile a un noto clan mafioso operante nel quartiere catanese di San Berillo, con l’ulteriore aggravante del numero dei partecipi e della disponibilità di armi.

Avverso l’ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo contestava il quadro indiziario sulla partecipazione associativa e sull’aggravante mafiosa; con il secondo lamentava l’insussistenza delle esigenze cautelari per difetto di attualità della pericolosità, rappresentando di essere incensurato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Il Tribunale aveva esaminato in maniera puntuale tutte le censure mosse all’ordinanza genetica, con motivazione coerente, logica e approfondita, inquadrando il sodalizio dedito al narcotraffico come associazione operante nell’ambito del clan mafioso e fornendo a quest’ultimo, attraverso i proventi del traffico, le risorse per la sua operatività: di qui la corretta contestazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen.

Quanto alla posizione del ricorrente, i giudici della cautela hanno esaminato le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, che collocavano l’indagato nell’ambito del gruppo con il ruolo di capo del gruppo dedito al narcotraffico in una piazza di spaccio, legato a uno dei capi del clan. Il Collegio ha respinto le censure sulla attendibilità soggettiva dei dichiaranti: per il primo, il riferimento a fatti conosciuti sino a una data successiva all’arresto è risultato coerente con i contatti intrattenuti con l’esterno mediante un telefono cellulare sequestrato in epoca recente, circostanza che ne dimostrava l’inserimento nelle dinamiche associative.

Le dichiarazioni hanno trovato significativi riscontri nelle conversazioni intercettate, dalle quali risultava che l’indagato gestiva la piazza di spaccio con ruolo di rilievo, al punto da essere indicato dal capo del clan come suo sostituto in caso di arresto. Egli acquistava lo stupefacente da un familiare del capo, tagliava la cocaina presso l’abitazione di questi e discuteva con lui prezzi, qualità delle sostanze e fornitori.

A fronte di tale motivazione, il ricorso ha riproposto argomenti già esaminati dal Tribunale, mirando a una lettura riduttiva degli elementi indiziari, preclusa in sede di legittimità. Sulla seconda censura, la Corte ha rilevato che il ricorrente non è incensurato, avendo riportato condanne definitive per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e per furto, oltre a pendenze per reati in materia di stupefacenti commessi in anni successivi e a una condanna non irrevocabile per detenzione illegale di armi clandestine. Su tali basi il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e adeguata la sola misura custodiale carceraria.

Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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