Deposito telematico via portale e inammissibilità dell’appello cautelare depositato a mezzo PEC (Cass. pen. Sez. VI n. 29515 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime introdotto dal D.M. n. 217 del 2023, come sostituito dall’art. 1 del D.M. n. 206 del 2024, il deposito degli atti penali da parte dei difensori avviene esclusivamente tramite il Portale Deposito Atti Penali, esclusa ogni deroga per gli atti cautelari dal 1° aprile 2025. Il deposito dell’appello cautelare a mezzo PEC è inammissibile ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., salvo malfunzionamento certificato del sistema attestato dal dirigente dell’ufficio. La sola mancata comparsa della voce “appello cautelare” nel portale non integra causa di forza maggiore se il difensore non dimostra di aver attivato le procedure di gestione dei malfunzionamenti né le funzioni residuali idonee a preservare il termine. Il favor impugnationis presuppone il rispetto delle forme del mezzo prescelto.
Il Fatto
Il difensore del ricorrente propone appello avverso il provvedimento del G.i.p. del 3 aprile 2026, che aveva rigettato l’istanza di dissequestro e restituzione di due telefoni cellulari. L’appello viene depositato a mezzo PEC, anziché tramite il Portale Deposito Atti Penali del Ministero della Giustizia.
Con l’ordinanza del 23 aprile 2026 il Tribunale del riesame di L’Aquila dichiara inammissibile l’appello. Il difensore ricorre per cassazione deducendo l’inosservanza della legge processuale e l’impossibilità tecnica oggettiva di depositare l’atto tramite portale, per non figurarvi la voce “appello cautelare”, con conseguente necessità di rimessione in termini.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ritiene il ricorso manifestamente infondato. Il caso riguarda l’appello cautelare reale avverso il rigetto emesso dal G.i.p. il 3 aprile 2026. A quella data il portale costituiva l’unica modalità di deposito ammessa da oltre un anno, essendo stato escluso il ricorso alla PEC.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 3 del D.M. n. 217 del 2023, sostituito dall’art. 1 del D.M. n. 206 del 2024 in vigore dal 30 dicembre 2024, ha reso obbligatorio il deposito telematico dal 1° gennaio 2025 per i soggetti abilitati esterni, con deroghe transitorie per gli atti cautelari fino al 31 marzo 2025. Dal 1° aprile 2025 nessuna deroga residuava.
Il deposito a mezzo PEC, in luogo del portale imposto dall’art. 111-bis cod. proc. pen., determina l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., salvo malfunzionamento certificato ai sensi dell’art. 175-bis cod. proc. pen., attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario. La Corte richiama sul punto Sez. 2 n. 9827 del 12/02/2026, Sez. 6 n. 5252 del 08/01/2026 e Sez. 5 n. 29495 del 27/06/2025.
Nel caso concreto la difesa ha dedotto la mancata comparsa della voce “appello cautelare” tra i procedimenti accessibili, senza però dimostrare di aver esperito le procedure previste per la gestione dei malfunzionamenti, né di aver utilizzato le funzioni residuali del portale, quali “memorie” o “istanze generiche”, idonee a salvaguardare il termine di decadenza. Il ricorso alla PEC è quindi frutto di difetto di diligenza, non superabile invocando il favor impugnationis.
La conclusione è confermata, a fortiori, dal principio delle Sez. Un. n. 6565 dell’11/12/2025, secondo cui, nel regime transitorio ex art. 87-bis D.Lgs. n. 150/2022, prevale la certezza formale del circuito telematico rispetto a letture sostanzialistiche fondate sul raggiungimento dello scopo. Non sussiste violazione dell’art. 6 CEDU, perché l’obbligo di deposito tramite portale persegue un fine legittimo e proporzionato, preceduto da adeguato periodo transitorio. Né rilevano gli artt. 3 e 24 Cost., avendo la Corte cost. n. 77 del 14 maggio 2026 dichiarato non fondate le relative censure.
Consegue l’inammissibilità del ricorso. Non ravvisandosi assenza di colpa, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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