Particolare tenuità del fatto e limiti del giudizio di rinvio sulla prescrizione (Cass. pen. Sez. II n. 33682 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di particolare tenuità del fatto postula la positiva valutazione di tutte le componenti richieste dall’art. 131-bis cod. pen., con la conseguenza che i relativi criteri sono cumulativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità e alternativi quanto al diniego, essendo quest’ultimo precluso dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi. In sede di annullamento con rinvio limitato alla verifica dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità, il giudice del rinvio non può dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata dopo la sentenza di annullamento parziale. È preclusa alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle risultanze probatorie, da contrapporre a quella del giudice di merito.
Il Fatto
Con sentenza del 15 ottobre 2024 la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione annullava con rinvio la decisione con cui la Corte di appello aveva confermato la condanna della ricorrente per il reato ex art. 337 cod. pen., pena condizionalmente sospesa. La sentenza rescindente rilevava la discrasia tra il dispositivo letto in udienza, che conteneva l’assoluzione per particolare tenuità del fatto, e la motivazione successivamente depositata, che confermava la condanna. Si trattava di modificazione essenziale dell’atto, non emendabile con la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen.
Il rinvio era limitato al capo relativo al riconoscimento o meno della particolare tenuità del fatto. Decidendo in sede di rinvio, la Corte di appello confermava la sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia la ricorrente ha proposto nuovo ricorso per contraddittorietà e illogicità della motivazione, lamentando l’omessa applicazione della causa di non punibilità e una violazione di procedura in ordine alla prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. Sul primo, osserva che il giudizio di particolare tenuità esige la valutazione positiva di tutte le componenti della fattispecie. I criteri del primo comma dell’art. 131-bis cod. pen., richiamando Sez. VII n. 10481 del 2022, Sez. VI n. 55107 del 2018 e Sez. III n. 34151 del 2018, sono cumulativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità e alternativi quanto al diniego: l’applicazione è preclusa dalla valutazione negativa anche di un solo criterio.
Nel caso concreto il giudice del rinvio ha escluso la tenuità sulla base di plurimi elementi inerenti alle modalità e alle circostanze del fatto, desunti dalle deposizioni degli operanti e coerenti con la ricostruzione di primo grado. Le censure difensive, osserva la Corte, citano singole affermazioni dei testi estrapolate dal contesto e non prospettano un vizio di motivazione, ma una decisione erronea fondata su una valutazione delle prove asseritamente contrastante con il dibattimento.
La Corte ribadisce che è preclusa alla cassazione una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella del giudice di merito mediante una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti, richiamando Sez. I n. 45331 del 2023, Sez. V n. 26455 del 2022, Sez. II n. 9106 del 2021, Sez. VI n. 5465 del 2020 e Sez. III n. 18521 del 2018.
Anche il secondo motivo è infondato. La Corte conferma il principio consolidato secondo cui, in caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica dei presupposti della causa di non punibilità, il giudice del rinvio non può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata dopo l’annullamento parziale, richiamando Sez. II n. 20884 del 2023, Sez. III n. 38380 del 2015, Sez. III n. 50215 del 2015, Sez. III n. 30383 del 2016, Sez. VI n. 27431 del 2025 e Sez. I n. 20308 del 2025. All’inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.