Continuazione esclusa tra associazione mafiosa e traffico di stupefacenti (Cass. pen. Sez. V n. 36940 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della disciplina del reato continuato, l’unicità del disegno criminoso, presupposto indispensabile per la configurabilità dell’istituto, non può identificarsi con la generale inclinazione del soggetto a commettere reati, né con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole, dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma deliberato sin dall’inizio nelle sue linee essenziali. Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra un’associazione di stampo mafioso e un sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti è subordinato a una specifica indagine sulla natura dei gruppi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo alla contiguità temporale, ai programmi perseguiti e al tipo di compagine. Non è sufficiente, a tal fine, la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell’omogeneità del titolo di reato o delle condotte criminose.

Il Fatto

Con sentenza rescindente questa Corte annullava l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Catanzaro, accogliendo parzialmente l’istanza del condannato, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con più sentenze, escludendolo però tra i delitti associativi e quelli in materia di stupefacenti. Il giudizio di rinvio era finalizzato a valutare la rilevanza di una continuazione già dichiarata con riferimento a due reati coincidenti con quelli contestati in altra sentenza.

In sede di rinvio, la Corte territoriale, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di applicazione dell’istituto tra i reati associativi giudicati con due diverse sentenze. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione e falsa applicazione della legge penale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. La Corte territoriale ha esaminato compiutamente il percorso interpretativo conseguente all’annullamento, verificando se tra le realtà criminose prese in esame dalle due sentenze fosse ravvisabile un’iniziale e generale programmazione. Il dato centrale dell’analisi è costituito dal valore da attribuire al capo relativo a cessioni di sostanza stupefacente, che nelle sue caratteristiche fattuali rappresenterebbe il tratto unificante tra i due sodalizi.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il progetto criminale non può desumersi dalla sola identità o analogia dei titoli di reato, dalla prossimità temporale o dalla medesimezza del movente, ma deve essere positivamente e rigorosamente provato. L’attuale configurazione dell’istituto esige che lo scopo sia sufficientemente specifico, che la rappresentazione dell’agente ricomprenda l’intera serie di illeciti e che i reati commessi non si discostino dalle linee essenziali del programma.

La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio secondo cui la continuazione tra associazione mafiosa e sodalizio dedito al traffico di stupefacenti richiede una specifica indagine su natura, operatività e continuità temporale dei gruppi, non essendo sufficiente la natura permanente del reato associativo né l’omogeneità delle condotte. Sono stati valorizzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati e il bene protetto, con accertamento da compiere caso per caso.

Nel merito, la risposta negativa è apparsa logica e conseguenziale. Il giudice del rinvio ha rilevato, da un lato, un sodalizio di stampo mafioso operante dal 2009, incentrato su reati estorsivi, e, dall’altro, un’associazione dedita al traffico di sostanza stupefacente operante dal novembre 2012. Ha inoltre sottolineato la diversa composizione dei due gruppi e il differente ruolo del ricorrente, partecipe nel primo e gestore di una piazza di spaccio nel secondo.

L’attività di spaccio è stata ritenuta un’evenienza eccentrica rispetto alla natura della partecipazione al sodalizio mafioso, contestata in pochi capi a fronte della preponderanza delle estorsioni, ed estemporanea rispetto alla condotta partecipativa. In presenza di un dato delittuoso sopravvenuto, la giurisprudenza valorizza tale estemporaneità per escludere una programmazione unitaria ab origine. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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