Liberazione anticipata, infrazione disciplinare e adesione al trattamento (Cass. pen. Sez. I n. 12686 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio sul requisito della partecipazione all’opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente, sia sotto il profilo dell’attitudine a indicare una condotta restia al processo rieducativo, sia per essere comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento positivo risultante nel periodo semestrale esaminato. Le infrazioni disciplinari non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come elemento sintomatico della mancata disponibilità al trattamento rieducativo. Ciascun semestre va valutato in modo frazionato, ma comportamenti gravi e sintomatici possono riverberarsi negativamente sulla valutazione degli altri semestri. Il diniego del beneficio è legittimo quando il provvedimento è ossequioso delle coordinate ermeneutiche e imperniato su solidi presupposti fattuali.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto l’istanza di liberazione anticipata relativa al semestre di pena espiata dal 28.1.2022 al 28.7.2022. Il diniego si fondava sul fatto che, nel periodo considerato, il detenuto aveva subito la sanzione disciplinare dell’ammonizione per avere parlato con un altro detenuto appartenente a un diverso gruppo di socialità, dimostrando così la mancata adesione all’opera di rieducazione.
Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, deducendo che una infrazione disciplinare, peraltro non grave, non poteva da sola giustificare il diniego del beneficio, senza una valutazione in concreto della sua attitudine a comprovare la mancata adesione al percorso trattamentale e senza comparazione con eventuali indici positivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. L’art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all’opera di rieducazione. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, occorre avere riguardo non ai risultati conseguiti, ma alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato verso la partecipazione all’opera rieducativa.
Tale partecipazione attiene alla condotta esteriore, valutata ai sensi dell’art. 103 reg. esec. ord. pen., con riferimento all’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte dal trattamento e al mantenimento di corretti rapporti con gli operatori, i compagni di detenzione e i familiari. L’adesione non presuppone una diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma solo l’adesione al processo di reintegrazione in itinere, e non può avere connotazioni meramente formali.
La Corte richiama il duplice approdo ermeneutico consolidato. Da un lato, i rapporti disciplinari devono essere valutati concretamente e comparati con ogni altro elemento positivo (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo). Dall’altro, il tribunale può tenere conto del contenuto del rapporto disciplinare anche se non seguito da sanzione, perché le infrazioni rilevano come elemento sintomatico della mancata disponibilità al trattamento (Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020; Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco).
Quanto alla valutazione frazionata per semestri, essa non impedisce che comportamenti gravi e sintomatici si riverberino su altri semestri, tanto più quanto più siano vicini i periodi (Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi). Nel caso concreto, il Tribunale ha valorizzato il comportamento irregolare consistito nell’aver comunicato con altro detenuto sottoposto a regime differenziato ma appartenente a distinto gruppo di socialità, ritenuto sintomatico della scarsa propensione a rispettare le regole del regime. Il ricorrente si è limitato a confutare la lettura degli elementi, senza addurre elementi positivi specifici idonei a depotenziare il carattere sintomatico della violazione. La motivazione è apparsa logica, congrua e adeguata, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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