Regalia di modico valore non integra corruzione senza sinallagma (Cass. pen. Sez. VI n. 33705 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di corruzione per l’esercizio della funzione, la proporzionalità tra le prestazioni non è elemento costitutivo del reato, ma l’irrisorietà dell’utilità conseguita rispetto alla rilevanza dell’atto amministrativo rileva sul piano probatorio dell’esistenza del nesso sinallagmatico con l’esercizio della funzione. La verifica della corrispettività si impone come elemento discretivo tra le condotte penalmente rilevanti e quelle di mero rilievo disciplinare. Donativi di modico valore correlati alla definizione di una pratica amministrativa non possono definirsi regalie “d’uso” idonee a legittimarne l’accettazione, ma per integrare il reato non basta la sola correlazione temporale: occorre la prova di un rapporto sinallagmatico fra le parti. Non assume rilievo penale la condotta del privato che manifesti con donativi di modesto valore il proprio apprezzamento per l’attività svolta dal pubblico agente, né quella del pubblico ufficiale che ne accetti la corresponsione al di fuori di una relazione di corrispettività.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Alessandria, aveva ridotto la pena inflitta a due imputati — un vicepresidente del consiglio di amministrazione di una società e una consulente esterna della stessa — per il reato di corruzione di cui agli artt. 318-321 cod. pen. Si contestava loro di avere consegnato gioielli in oro, per un valore di 640,00 euro, a un membro della commissione aggiudicatrice di una gara per la fornitura di dispositivi medici, bandita nell’agosto 2018 e definita con l’aggiudicazione di due lotti alla società.
Il compendio probatorio era costituito dalle dichiarazioni degli imputati e dalle conversazioni intercettate. Entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge, tra cui l’insussistenza dell’offensività della condotta e la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione giuridica centrale muovendo dal principio già affermato in tema di corruzione per l’esercizio della funzione: benché la proporzionalità tra le prestazioni non sia elemento costitutivo del reato, l’irrisorietà dell’utilità rispetto alla rilevanza dell’atto amministrativo rileva sul piano probatorio del nesso sinallagmatico, il cui mercimonio integra il disvalore punito dall’art. 318 cod. pen. Richiama sul punto Sez. 6, n. 7007 del 08/01/2021, Micheli.
La Corte chiarisce il rapporto tra illecito disciplinare e illecito penale. In base all’art. 4 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, la dazione di regali correlati alla definizione di una pratica amministrativa non può mai essere definita regalia “d’uso” idonea a legittimarne l’accettazione, anche se di modico valore. Tuttavia, se tali donativi integrano certamente l’illecito disciplinare quando siano avvenuti in coincidenza temporale con l’esercizio della funzione, per integrare il reato non basta la sola correlazione temporale: è richiesto che le condotte si inseriscano in un rapporto sinallagmatico fra parti contrapposte, poiché la corrispettività funzionale resta elemento necessario tanto della corruzione propria che di quella impropria.
Ne deriva che, per i donativi di modico valore, il requisito della proporzionalità assume maggiore pregnanza sul piano probatorio rispetto ai casi in cui la dazione, per la sua consistenza economica assoluta, sia di per sé riconducibile al mercimonio della funzione. La Corte ribadisce il principio per cui non assume rilievo penale la condotta del privato che manifesti con donativi di modesto valore il proprio apprezzamento per l’attività svolta dal pubblico agente (Sez. 6, n. 19319 del 10/02/2017, Liocco), né quella del soggetto pubblico che ne accetti la corresponsione al di fuori di una relazione di corrispettività, fermo restando il carattere illecito sotto il profilo disciplinare.
Nel caso concreto, a fronte dell’aggiudicazione di due contratti di fornitura pari a oltre 800.000,00 euro, risulta effettuata una regalia di circa 300,00 euro. Essa non può che considerarsi manifestazione di gratitudine e apprezzamento per l’attività già compiuta in termini conformi ai doveri d’ufficio. Ferma la ritenuta inoffensività, difetta inoltre completamente la prova dell’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra la condotta del pubblico ufficiale e la regalia ricevuta. La sentenza è quindi annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Nota della Redazione
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