Giudicato progressivo e prescrizione maturata dopo la sentenza rescindente (Cass. pen. Sez. VI n. 33706 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento parziale della sentenza di condanna con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio, il giudicato progressivo formatosi sull’accertamento del reato e sulla responsabilità dell’imputato, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., preclude al giudice del rinvio la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza rescindente. L’inammissibilità dell’impugnazione sul capo della responsabilità paralizza i poteri decisori del giudice di rinvio, che non può rilevare d’ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., cause di non punibilità, siano esse sopravvenute o anteriori alla sentenza impugnata. Ne deriva il rigetto della richiesta di revoca della confisca per equivalente fondata sulla pretesa prescrizione del reato presupposto.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata, in primo grado, per diversi reati, tra cui l’associazione a delinquere, la truffa aggravata e il commercio di farmaci dopanti e guasti; fatti commessi nel 2016. La Corte d’appello di Brescia, giudicando in sede di rinvio a seguito di una precedente pronuncia di annullamento della Cassazione, limitata al trattamento sanzionatorio e alla confisca, rideterminava la pena e riduceva l’importo della confisca per equivalente.
Avverso tale sentenza la condannata proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancata rilevazione della intervenuta prescrizione del reato di truffa e chiedendo, di conseguenza, la revoca della confisca e la restituzione dell’immobile. La questione centrale era se il giudice di rinvio potesse dichiarare l’estinzione del reato presupposto nonostan te il giudicato formatosi sulla responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 624 cod. proc. pen., che riconosce autorità di cosa giudicata alle parti della sentenza non investite dall’annullamento e prive di connessione essenziale con quelle per cui è disposto il nuovo giudizio. Su questa base richiama il principio delle Sezioni Unite n. 4904 del 1997, secondo cui l’irrevocabilità connaturata alle decisioni di legittimità non annullate opera a prescindere dal dato formale della declaratoria di passaggio in giudicato, dalla temporanea ineseguibilità e dal ritardo nell’esecuzione, come ribadito da pronunce successive (tra cui Sez. III n. 30805 del 2024).
Da questo principio deriva che l’art. 129 cod. proc. pen. è applicabile in sede di rinvio solo nei limiti di compatibilità con lo spazio decisorio residuale attribuito al giudice del rinvio. Formatosi il giudicato sull’accertamento del reato e sulla responsabilità, le cause estintive sopravvenute non possono più incidere sul decisum: la Corte richiama sul punto Sez. IV n. 114 del 2019 e Sez. VI n. 12717 del 2019.
Nel caso di specie, la precedente sentenza rescindente aveva dichiarato inammissibili i motivi relativi alla responsabilità per l’associazione e per la truffa, in quanto mere doglianze di fatto, e aveva accolto solo i profili sanzionatori e quelli sulla confisca per equivalente. Tale inammissibilità, osserva la Corte, paralizza sin dall’origine i poteri del giudice del rinvio, il quale non può occuparsi del merito né rilevare cause di non punibilità. Una diversa soluzione determinerebbe un’impropria sanatoria delle situazioni di inammissibilità e altererebbe il fisiologico svolgimento del processo.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese. La Corte esclude altresì la rifusione delle spese alle parti civili, non potendo dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione derivare alcun pregiudizio per esse, secondo il principio di Sez. II n. 18265 del 2015.
Nota della Redazione
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