Furto in supermercato, videosorveglianza non esclude l’aggravante della pubblica fede (Cass. pen. Sez. VII n. 35508 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto aggravato, la circostanza dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dalla presenza, nel luogo di consumazione del reato, di un sistema di videosorveglianza, che costituisce mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori e non è idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa. Solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. L’aggravante sussiste quando l’agente si impossessa della merce sottratta dai banchi di un supermercato, poiché la vigilanza degli addetti, in regime di self service, è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale o a campione. È inoltre inammissibile, per difetto di confronto con la ratio decidendi, il motivo di ricorso che non si misuri con la motivazione della sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce ha confermato la condanna di due imputati per una serie di furti pluriaggravati commessi in concorso in supermercati, tutti tranne uno anche con la partecipazione di un minorenne. L’ultimo episodio, consumato il 22 febbraio 2018, era culminato con l’arresto dei prevenuti.
Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Un ricorrente ha dedotto l’omessa e contraddittoria motivazione sull’aggravante dell’esposizione a pubblica fede, la violazione di legge sulla ritenuta insussistenza delle attenuanti generiche e la mancata considerazione delle condizioni di vita e della condotta processuale. Entrambi i ricorrenti hanno censurato la commisurazione giudiziale della pena, ritenuta eccessivamente scostata dal minimo edittale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per il mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il motivo d’impugnazione che non si misura con la motivazione del provvedimento gravato viene meno alla propria funzione, come affermato da costante giurisprudenza di legittimità, ivi comprese le Sezioni Unite n. 8825 del 2016, i cui principi, elaborati in tema di motivi d’appello, valgono anche per il ricorso per cassazione.
Sul primo profilo, la Corte territoriale non aveva affatto omesso la motivazione sull’aggravante dell’esposizione a pubblica fede. I giudici di merito avevano accertato che i sistemi di videosorveglianza presenti non garantivano l’interruzione immediata dell’azione criminosa né un controllo costante e diretto delle merci esposte. Quanto al furto concluso con l’arresto, l’intervento del dipendente era stato accertato come casuale, avendo egli notato fortuitamente i correi sottrarre un cartone di formaggi. La motivazione, coerente e non manifestamente illogica, si sottrae al sindacato di legittimità.
La Corte ha ribadito il principio secondo cui l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. non è esclusa dalla presenza di impianti di videosorveglianza, meri strumenti di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato. Solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione consente di escludere l’aggravante, come affermato da Sez. V n. 1709 del 2021. Nei supermercati, dove la scelta delle merci avviene con il sistema del self service, la vigilanza degli addetti è occasionale o a campione e richiede, per escludere l’aggravante, una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente una vigilanza generica e saltuaria, secondo Sez. V n. 6416 del 2015.
Quanto alle attenuanti generiche, i giudici di merito ne avevano escluso i presupposti valutando il comportamento susseguente al reato, non espressivo di reali segni di resipiscenza, la condotta di vita precedente, con un precedente penale specifico di poco antecedente, e le condizioni di vita desumibili dall’oggetto dei furti, costituito da formaggi per svariati chilogrammi e per un valore complessivo prossimo ai mille euro, non da beni di immediato sostentamento.
Infine, la censura sulla commisurazione della pena non si confronta con la motivazione impugnata. I giudici di merito erano partiti dalla pena base per il reato più grave, determinata sostanzialmente nel minimo edittale previsto dall’art. 625, comma secondo, cod. pen., e l’avevano poi aumentata per la continuazione in ragione della natura pluriaggravata dei reati, dei beni sottratti e del loro valore.
All’inammissibilità dei ricorsi è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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