Ricorso inammissibile se firmato dall’imputato senza autentica valida (Cass. pen. Sez. 7 n. 9421 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente. A seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge n. 103/2017, l’atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. È inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente dall’imputato anche quando la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista, poiché la sottoscrizione del difensore finalizzata alla mera autentica non integra i requisiti di legittimazione richiesti dalla norma.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania applicava all’imputato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di quattro anni di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per i delitti contestati. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, con atto redatto e sottoscritto personalmente, deducendo la non procedibilità per uno dei delitti in ragione dell’intervenuta remissione di querela.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione, avendo l’imputato proposto l’impugnazione personalmente, senza l’assistenza di un difensore, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen. quale modificato dall’art. 1, comma 63, legge n. 103/2017.
Il collegio ha richiamato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, secondo cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. La sottoscrizione dell’atto da parte del difensore, resa al solo fine di autenticare la firma del ricorrente, è stata ritenuta palesemente irrilevante sulla scorta del precedente di Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019.
Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00, in assenza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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