Inammissibile il ricorso sulla pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. II n. 33736 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi d’appello, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione volto a censurare la pena determinata, salvo che si tratti di pena illegale. Per pena illegale si intende la pena avulsa dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente il limite legale per genere, specie o quantità. Non integra pertanto pena illegale, ma al più errata applicazione di legge processuale, l’ipotesi in cui il giudice dell’appello abbia calcolato la riduzione in misura diversa da quella ritenuta corretta dal ricorrente.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza resa ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della decisione del Tribunale di Nola, rideterminava la pena per il reato di rapina aggravata in concorso in quella concordata di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 309,00 di multa. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto la prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen. sulla recidiva, applicando poi l’ulteriore attenuante dell’art. 116 cod. pen.

L’imputato ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 65 e 134 cod. pen. Sosteneva che la pena finale era stata aumentata di un mese rispetto alla decisione di primo grado, perché il giudice dell’appello aveva operato la prima riduzione fino ad anni tre e mesi quattro, anziché fino ad anni tre e mesi tre, come avrebbe dovuto.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché propone un motivo non consentito. La sentenza resa all’esito del concordato sui motivi d’appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. è impugnabile per cassazione solo per far valere un’ipotesi di pena illegale, restando preclusa ogni censura sulla determinazione della pena concordata.

Il Collegio ha richiamato la nozione di pena illegale: quella avulsa dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente il limite legale per genere, specie o quantità. Sul punto ha citato Sez. 3, n. 15659 del 01.04.2025, Martiradonna, Rv. 287991 – 01.

Ha inoltre ricordato Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Rv. 281804 – 01, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso in un’ipotesi di riduzione di pena applicata in misura di un terzo anziché della metà: in quel caso ricorreva una errata applicazione di legge processuale, non una pena illegale.

Applicando tali principi, la doglianza del ricorrente — che contestava unicamente il calcolo delle riduzioni per culminare in un mese di reclusione in più — non integra alcuna delle ipotesi di pena illegale. Da qui la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non risultando esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità secondo i criteri della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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