Nomina tardiva del difensore e termine a difesa ex art. 108 cod. (Cass. pen. Sez. 2 n. 16870 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia revocato il rinvio dell’udienza concesso dal collegio al difensore di fiducia nominato tardivamente. Il termine a difesa di cui all’art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell’imputato ad ottenere il rinvio dell’udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo. Il difensore di fiducia nominato dopo la decorrenza del termine previsto per la presentazione delle memorie non ha diritto al rinvio per il termine a difesa ex art. 108 cod. proc. pen. La notifica del rinvio dell’udienza è dovuta al solo difensore ai sensi dell’art. 157-bis cod. proc. pen., non anche all’imputato personalmente. Sono improponibili in cassazione le questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato perché non devolute alla sua cognizione. Ai fini della prescrizione del reato si deve tenere conto della recidiva, configurandosi come circostanza aggravante ad effetto speciale, ancorché ritenuta sub-valente rispetto alle riconosciute attenuanti nel giudizio di bilanciamento, posto che l’art. 157, terzo comma, cod. pen. esclude l’incidenza del giudizio ex art. 69 cod. pen. sulla determinazione della pena massima del reato.

Il Fatto

Con sentenza del 7 ottobre 2025 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva condannato l’imputato alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di ricettazione di un assegno bancario, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi.

Con il primo e il terzo motivo eccepiva la nullità della sentenza di appello per violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., a seguito della mancata notifica dell’ordinanza di rinvio dell’udienza del 17 settembre 2025 al difensore e all’imputato, detenuto per altra causa, nonché per l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza al difensore di fiducia originario, non revocato. Con il secondo motivo deduceva la violazione di legge e l’omessa motivazione sulla nullità della sentenza di primo grado per la mancata conoscenza del procedimento. Con il quarto motivo lamentava la mancata dichiarazione di prescrizione del reato, oggetto di specifica richiesta in appello.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente il primo e il terzo motivo, concernenti la regolare instaurazione del contraddittorio nel giudizio di appello. Dagli atti è emerso che la nomina del nuovo difensore di fiducia era avvenuta il 15 settembre 2025, quando i termini per richiedere la trattazione orale e per depositare motivi nuovi erano già decorsi, considerata la fissazione della prima udienza al 17 settembre 2025. Il decreto di citazione risultava correttamente notificato al difensore d’ufficio, nominato dopo la rinuncia al mandato dei precedenti difensori di fiducia, depositata all’udienza del 15 luglio 2014.

La Corte ha rilevato che la nomina del difensore d’ufficio era nota all’imputato, essendo indicata nel decreto di citazione in appello, e che il nuovo difensore non poteva richiedere la trattazione orale né presentare motivi nuovi. Nessuna istanza di remissione in termini poteva essere accolta. Il verbale dell’udienza del 17 settembre 2025 dimostrava che la corte di appello aveva accolto l’istanza di rinvio per termine a difesa, ma aveva successivamente revocato tale decisione nell’udienza del 7 ottobre 2025, trattandosi di giudizio con rito cartolare e considerato che la richiesta era stata formulata solo due giorni prima dell’udienza, quando erano già pervenute le conclusioni del P.G. e della difesa.

La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui il termine a difesa ex art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell’imputato ad ottenere il rinvio in ogni caso di nomina tardiva, dovendo essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo. Ha inoltre precisato che la notifica del rinvio di udienza, ai sensi dell’art. 157-bis cod. proc. pen., è dovuta soltanto al difensore e non all’imputato personalmente.

Il secondo motivo è stato dichiarato improponibile, in quanto le questioni relative alla nullità della sentenza di primo grado non erano state devolute alla cognizione del giudice di appello, che non si era pronunciato. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il ricorrente non aveva considerato l’applicazione della recidiva specifica e infraquinquennale, che comporta l’aumento del termine prescrizionale massimo: la recidiva, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sul calcolo della prescrizione anche se sub-valente nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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