Truffa processuale: la delegazione di pagamento non esclude artifici e raggiri (Cass. pen. Sez. II n. 33727 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa, la circostanza che il pagamento sia dovuto in forza di un accordo tra le società coinvolte non esclude la configurabilità del reato. Integra gli artifici e raggiri la condotta di chi si inserisce con documentazione artefatta nella procedura di pagamento, alterando la firma del delegante e predisponendo false accettazioni della delegazione di pagamento. Il carattere dovuto del pagamento è irrilevante quando esso sia stato ordinato con l’inganno e a favore di soggetti privi di titolo a riceverlo. La falsa accettazione della delega non produce effetto pro soluto e non libera il delegante, poiché la clausola deve essere espressamente autorizzata dal creditore ai sensi dell’art. 1268 cod. civ.; permane quindi il danno ingiusto e il corrispondente profitto illecito.

Il Fatto

La vicenda processuale prende avvio dall’impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno, in data 24 settembre 2024, ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno del 13 settembre 2022, che aveva assolto gli imputati dall’accusa di truffa in danno di una società.

Secondo la prospettazione accusatoria, gli imputati avrebbero sfruttato le modalità operative di due società — una cooperativa delegata e la società delegante — per deviare il flusso di denaro a favore di un conto corrente a loro intestato. Essi si sarebbero sostituiti, da un lato, a chi era in condizioni di ordinare i pagamenti delegati, alterandone la firma con un copia-incolla, e, dall’altro, ai creditori artigiani, predisponendo false autorizzazioni e includendovi il proprio IBAN. La difesa della parte civile ha proposto ricorso per Cassazione articolando tre motivi, tutti incentrati sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettere b ed e, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente il secondo e il terzo motivo, che attengono al merito della decisione e al nucleo centrale del thema decidendum: la natura truffaldina della condotta e il meccanismo posto in essere per ingannare il consorzio a danno della società. I giudici di merito avevano escluso la truffa sul duplice rilievo che i pagamenti erano comunque dovuti in base a un accordo tra le società e che non vi sarebbe stato alcun danno ingiusto.

La Corte ritiene erronee tali conclusioni. Quanto agli artifici e raggiri, i giudici di merito avevano affermato che l’accordo sostanzialmente raggiunto in ordine alle delegazioni di pagamento consentiva di escludere la sussistenza di un raggiro a danno della società creditrice-debitrice. La Corte giudica tali asserzioni inaccettabili sul piano giuridico: il meccanismo ordito dagli imputati era diretto proprio a sfruttare le modalità previste dalle due società per effettuare i pagamenti agli artigiani, inserendosi con documentazione artefatta nella procedura amministrativa per deviare il denaro a favore di un conto a loro intestato.

Il passaggio decisivo è che la dovutezza del pagamento, a mezzo di delegazione, è del tutto irrilevante, poiché esso è avvenuto a favore di soggetti che non avevano alcuna legittima ragione per riceverlo ed è stato ordinato con l’inganno, da parte di chi non aveva alcun diritto di sostituirsi alla società. Se il pagamento fosse stato effettivamente disposto dal legale rappresentante, non vi sarebbe stata alcuna possibilità di inserirsi nella procedura.

La Corte censura anche l’esclusione del danno patrimoniale e del corrispondente ingiusto vantaggio. Le sentenze di merito avevano sostenuto che la delegazione non aveva procurato un ingiusto danno, avendo funzione solutoria dei debiti della società verso i terzi. La Corte replica che si è fraintesa la natura del danno lamentato, che non risiede nella delegazione, e che si è ipotizzato un effetto liberatorio del pagamento effettuato in pregiudizio dei creditori: è incredibile ipotizzare un effetto pro soluto della delega, clausola che deve essere espressamente autorizzata dal creditore ai sensi dell’art. 1268 cod. civ., senza alcuna espressa accettazione, o sulla base di false dichiarazioni mai sottoscritte dai veri creditori. Il ricorso è pertanto accolto in relazione al secondo e al terzo motivo, restando assorbito il primo; la sentenza è annullata con rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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