Ricettazione e prova del reato presupposto: ricorso inammissibile per rilettura nel merito (Cass. pen. Sez. II n. 33732 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen., proponga una ricostruzione alternativa dei fatti già valutati dal giudice di merito, sollecitando una riqualificazione nel reato presupposto. Il vizio di motivazione non può essere contestato mediante una diversa lettura delle risultanze probatorie, quando il giudice di appello abbia esaminato e confutato la tesi difensiva con argomentazione congrua. La violazione di legge resta esclusa ove il fatto sia stato correttamente sussunto nella fattispecie contestata, non risultando provato il concorso dell’imputato nel reato presupposto.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 3 febbraio 2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Monza del 26 settembre 2023, che aveva dichiarato il ricorrente colpevole del delitto di ricettazione e lo aveva condannato alle pene di legge. Gli era stato contestato di avere ricevuto, a scopo di profitto e conoscendone la provenienza delittuosa, una somma di denaro accreditata sulla propria carta prepagata, provento di una truffa commessa in danno di un terzo.

Avverso la sentenza di appello il difensore proponeva ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduceva l’erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen. Sosteneva che il fatto andava riqualificato come truffa, per l’assenza di un autonomo reato presupposto, e che l’imputato si era limitato a mettere a disposizione il proprio conto per far confluire il denaro provento del reato.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che lo stesso propone una non consentita rilettura nel merito delle prove assunte, offrendo una ricostruzione alternativa dei fatti preclusa in sede di legittimità.

La Corte ha osservato che il giudice di appello aveva comunque preso in considerazione la ricostruzione alternativa della difesa, ritenendola inverosimile e fornendo sul punto motivazione idonea. Il riferimento è alle dichiarazioni rese nel corso dell’esame dallo stesso ricorrente, che aveva espressamente negato il proprio coinvolgimento nel reato di truffa.

Il giudice di merito aveva inoltre rilevato che non risultavano agli atti elementi per ritenere che l’imputato avesse concorso nella consumazione del reato presupposto, ponendo in essere gli artifici e i raggiri in danno della parte offesa.

Su queste basi la denunciata violazione di legge è stata esclusa e il ricorso dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

La Corte ha altresì applicato i principi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, disponendo il versamento, determinato in via equitativa, di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragione di ritenere il ricorso presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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