Correzione dell’errore materiale nella sentenza di annullamento (Cass. pen. Sez. I n. 33740 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale che incide sull’elenco nominativo degli imputati contenuto nel dispositivo di una sentenza di annullamento con rinvio è ammessa de plano, ai sensi dell’art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all’art. 130 cod. proc. pen., quando l’emendamento non comporta modificazioni essenziali e non incide sugli interessi delle parti. L’errore materiale rileva, in particolare, quando il testo depositato si discosti dal dispositivo annotato nel ruolo per evidente disguido di natura materiale, con omissione di posizioni processuali o sostituzione dei nominativi con refuso. La correzione non altera il contenuto decisorio sostanziale dell’annullamento e opera sul solo documento.

Il Fatto

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma ha promosso, di ufficio, su sollecitazione del presidente di sezione della Corte di appello di Milano, giudice del rinvio, la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza della Corte di cassazione, Sez. I penale, n. 24273/25 del 28.02.2025, depositata l’1.07.2025, che aveva definito il procedimento iscritto al n. 33912/2024 R.G. e disposto il parziale annullamento con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano.

Nella sentenza-documento depositata l’1.07.2025, in difformità dal dispositivo annotato nel ruolo, non era stato inserito l’elenco completo delle posizioni annullate, immediatamente successive e precedenti a due nominativi di riferimento, e i nomi degli imputati interessati erano stati sostituiti da un refuso. Il procedimento di correzione è iscritto al n. 25289/2025 R.G.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la vicenda processuale muovendo dal contrasto tra il dispositivo annotato nel ruolo e il testo della sentenza-documento depositata. Il difetto è ascritto a un evidente disguido di natura materiale: l’elenco delle posizioni annullate non è stato inserito e i nominativi degli imputati coinvolti sono stati sostituiti da un unico refuso, che ha occupato la parte centrale del periodo.

Il punto centrale è la qualificazione dell’errore. Non si tratta di un vizio di motivazione o di un travisamento che incida sul percorso argomentativo, ma di uno scarto tra ciò che è stato deliberato e ciò che risulta trasfuso nel documento. Il dato testuale è percorso da un’omissione e da una sostituzione di nominativi, lasciando invariato l’annullamento disposto.

Da qui la verifica della praticabilità della correzione. La non essenzialità della modificazione si misura sulla natura dell’errore: la reintegrazione dell’elenco originariamente indicato non modifica l’esito decisorio, ma ne ripristina la corretta rappresentazione documentale. Parimenti, l’emendamento non incide sugli interessi delle parti, perché non sottrae né aggiunge posizioni processuali a quelle già annullate.

La Corte richiama quindi il procedimento di correzione previsto dall’art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all’art. 130 cod. proc. pen., ritenendo di poter provvedere de plano, in assenza di contestazioni e senza necessità di contraddittorio formale. La sollecitazione proveniente dal giudice del rinvio, che ha segnalato il disguido al presidente di sezione, costituisce il fatto che ha attivato il controllo officioso.

Quanto all’esito, la Corte accoglie la richiesta di correzione: la parola contenuta nel primo periodo immediatamente dopo le parole di riferimento finale va eliminata e sostituita con l’espressione che indica i nominativi che avrebbero dovuto comparire. Resta fermo il resto del dispositivo, con disposizione alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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