Deposito telematico dell’impugnazione a indirizzo PEC errato ma riferibile all’ufficio (Cass. pen. Sez. I n. 33741 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema dell’art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l’impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, integra una fattispecie intermedia tra l’invio ad ufficio diverso e l’invio a casella prevista dal decreto ma non deputata a quella tipologia di atto. Su tale ipotesi si registra un contrasto attuale nella giurisprudenza della Corte. Un orientamento ritiene l’atto inammissibile, non essendo invocabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo elaborata da Sez. Un. n. 1626 del 24 settembre 2020, dep. 2021, Bottari. Un orientamento opposto reputa applicabili al deposito telematico i principi sul favor impugnationis, quando la cancelleria abbia comunque preso in carico l’atto entro il termine. La questione è rimessa alle Sezioni Unite.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Palermo, con ordinanza del 20 maggio 2025, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta dall’indagato avverso l’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. Il provvedimento cautelare era stato emesso dal giudice per le indagini preliminari il 23 aprile 2025.

L’inammissibilità è stata motivata sul rilievo che la richiesta era stata depositata tramite posta elettronica certificata a un indirizzo diverso da quello indicato nel decreto del direttore della D.G.S.I.A. del 9 novembre 2020, con conseguente applicazione della sanzione prevista dall’art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2022. Avverso tale pronuncia l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e richiamando un precedente di segno opposto su caso identico.

La Motivazione della Corte

La Corte individua la questione giuridica preliminare nella sorte dell’impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco ministeriale, ma riferibile all’ufficio competente, quando l’atto sia stato ricevuto e preso in carico dalla cancelleria entro il termine. Dagli atti emerge che il messaggio è stato inviato il 9 maggio 2025 e che il funzionario giudiziario ha attestato la ricezione alla stessa data, con stampa il giorno successivo. L’ordinanza cautelare era stata eseguita il 29 aprile 2025 e dagli atti non risulta la notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza.

La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento, muovendo dall’art. 24, comma 6-sexies, d.l. n. 137 del 2020, le cui disposizioni sono in parte confluite nell’art. 87-bis, e richiama i precedenti già intervenuti sull’interpretazione della lettera c) del comma 7. Individua quindi tre ipotesi di scostamento dallo schema legale: l’invio a ufficio giudiziario diverso da quello competente; l’invio a casella dell’ufficio competente ma non ricompresa nel decreto; l’invio a casella ricompresa nel decreto ma diversa da quella deputata.

Per la prima ipotesi, la Corte ricorda che è stata sollevata questione di legittimità costituzionale con l’ordinanza Sez. I n. 30075 del 1° luglio 2025, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., non essendo superabile in via interpretativa la previsione di inammissibilità. Per la terza, segnala l’opposto orientamento di Sez. VI n. 4633 del 9 novembre 2023, dep. 2024, Cutrignelli, che esclude l’operatività della sanzione quando entrambi gli indirizzi siano elencati nel decreto ministeriale e quindi riferibili all’ufficio.

Quanto alla seconda ipotesi, oggetto del giudizio, la Corte registra un contrasto. Un primo indirizzo — cui ascrive Sez. II n. 11795 del 2024, Sez. I n. 25527 del 2024, Sez. V n. 2458 del 2024, dep. 2025, Sez. III n. 24604 del 2025 e Sez. V n. 28163 del 2025 — esclude qualsiasi sanatoria per raggiungimento dello scopo, valorizzando il tenore letterale della norma e la ratio di semplificazione e accelerazione. Un secondo indirizzo, espresso da Sez. VI n. 19415 del 17 aprile 2025, ritiene invece applicabili i principi di Sez. Un. Bottari al deposito telematico, quando la cancelleria abbia preso in carico l’atto entro i termini.

Rilevato il contrasto, la Corte non risolve direttamente la questione e rimette gli atti alle Sezioni Unite, investendole del quesito sull’ammissibilità dell’impugnazione telematica trasmessa a indirizzo non compreso nel decreto D.G.S.I.A. ma riferibile all’ufficio competente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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