Decreto penale e terza sospensione: irretroattiva la novella sul pagamento (Cass. pen. Sez. I n. 33745 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La modifica dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 28, comma 1, lett. b), n. 2, punto c), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che subordina l’estinzione del reato alla circostanza che il condannato abbia pagato la pena pecuniaria, costituisce norma sostanziale e non è applicabile ai decreti penali di condanna divenuti esecutivi prima della sua entrata in vigore, in forza del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole di cui agli artt. 25, comma secondo, Cost. e 7 CEDU. L’istituto dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen. opera come causa di estinzione del reato analoga a quella dell’art. 167 cod. pen., con effetto premiale e finalità deflattiva. Ne consegue che, formatosi il giudicato anteriormente alla novella, l’effetto estintivo del reato e la possibilità di una successiva sospensione condizionale restano regolati dalla disciplina previgente, con conseguente rigetto della richiesta di revoca in executivis del beneficio concesso per la terza volta.
Il Fatto
Con ordinanza del 17.04.2025 il Tribunale di Rovigo, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta della Procura della Repubblica di revoca della sospensione condizionale della pena già concessa al condannato, per la terza volta, con sentenza divenuta definitiva. La richiesta era motivata ai sensi dell’art. 168, comma terzo, cod. pen., in relazione all’art. 164, comma quarto, cod. pen., sul presupposto che il beneficio fosse stato riconosciuto nonostante il limite delle due sole concessioni.
Il giudice dell’esecuzione, esaminati i precedenti risultanti dal certificato del casellario, aveva ritenuto estinto il reato oggetto di un precedente decreto penale, con la conseguenza che quel provvedimento non poteva operare come causa ostativa. La Procura ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 163, 164, 167 e 168 cod. pen. e degli artt. 460, 666 e 674 cod. proc. pen., sostenendo che l’estinzione presupponesse il pagamento della pena pecuniaria, mai avvenuto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione dell’istituto dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen.: una vera e propria causa di estinzione del reato, modellata su quelle previste dall’art. 445 cod. proc. pen. e dall’art. 167 cod. pen., con finalità premiale e deflattiva. Tale qualificazione, già affermata da Sez. I n. 2907 del 14.01.2005 e ribadita da Sez. I n. 15857 del 14.03.2025, ne impone la natura sostanziale.
Da qui la conseguenza decisiva: la disposizione incide sulla concreta applicazione della sanzione penale, sicché non opera la regola processuale del “tempus regit actum”. In deroga al principio dell’art. 11 delle preleggi, si applica il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, presidiato dagli artt. 25, comma secondo, Cost. e 7 CEDU. Il medesimo criterio è stato affermato anche in relazione alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (si richiamano Sez. Un. n. 13681 del 25.02.2016 e Sez. VI n. 7573 del 27.01.2023).
La novella del d.lgs. n. 150/2022, che subordina l’estinzione al pagamento della pena pecuniaria, è entrata in vigore il 30 dicembre 2022. Il decreto penale sul quale si incentra il motivo di ricorso era divenuto esecutivo il 9 novembre 2022, quindi in epoca anteriore. Poiché gli effetti dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen. incidono sulla sanzione e sui restanti effetti penali della condanna e si producono dopo la formazione del giudicato, la disciplina applicabile resta quella vigente al momento del giudicato stesso.
Il Collegio trae quindi le conclusioni: la irretroattività della legge sopravvenuta sfavorevole impedisce di applicare al caso concreto la nuova condizione del pagamento. Il ricorso è pertanto rigettato, senza addebito di spese trattandosi di parte pubblica ricorrente, con richiamo a Sez. Un. n. 3775 del 21.12.2017 (Tuttolomondo).
Nota della Redazione
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