Aggressione collettiva armata: concorso nel reato e sorte dei colpi non letali (Cass. pen. Sez. I n. 33771 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel delitto di omicidio, chi partecipa ad una aggressione collettiva e simultanea a mano armata nei confronti di una sola persona disarmata, impugnando a sua volta un coltello e colpendo la vittima anche solo in modo non mortale, agevola l’azione di chi infligge poi il colpo letale, ponendo la persona offesa nell’impossibilità di difendersi dall’attacco contestuale di più soggetti. Il contributo rilevante ex art. 110 cod. pen. può consistere sia nell’agevolazione materiale dell’aggressione, sia nel rafforzamento del proposito criminoso dell’esecutore. Sul piano soggettivo, agire violentemente in gruppo contro una sola persona, allorché tutti i concorrenti pongano in essere l’atto tipico, integra la consapevolezza e la volontà di saldare la propria azione lesiva con quella dei correi e di accettare il rischio dell’evento più grave. È esclusa l’applicabilità dell’art. 41, comma 2, cod. pen. quando il colpo letale si inserisce nel contesto dell’azione collettiva, non configurando un rischio radicalmente eccentrico.
Il Fatto
La vicenda riguarda un omicidio commesso a Milano il 29 maggio 2021, all’interno di un centro sportivo durante un torneo di calcio. La vittima, dopo una lite iniziale con un soggetto, veniva circondata e aggredita da più persone armate di coltello. Per il fatto venivano condannati tre imputati, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di quattordici anni di reclusione per il reato di omicidio.
La Corte d’Assise d’Appello di Milano, con sentenza del 19.9.2024, confermava la decisione di primo grado e rigettava gli appelli. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione, lamentando la mancata valutazione individualizzata delle singole condotte, il difetto di nesso causale e la configurabilità della rissa aggravata o del concorso anomalo in luogo del concorso ex art. 110 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta innanzitutto il profilo della responsabilità concorsuale. I ricorrenti sostengono che, non essendo individuabile l’autore delle coltellate mortali, la sentenza impugnata avrebbe indebitamente affasciato le condotte in un giudizio collettivo. La Corte disattende la censura, richiamando il principio secondo cui le norme sul concorso rendono punibili comportamenti che apportano un contributo materiale o morale alla realizzazione del fatto.
Sul piano oggettivo, i giudici di legittimità ribadiscono che chi partecipa ad un’aggressione collettiva e simultanea a mano armata contro una sola persona disarmata, colpendola anche in modo non mortale, agevola l’azione di chi infligge il colpo letale. Il contributo ex art. 110 cod. pen. può consistere tanto nell’agevolazione dell’aggressione, per la superiorità numerica e la neutralizzazione delle difese, quanto nel rafforzamento del proposito criminoso dell’esecutore.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte conferma la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la consapevolezza degli imputati di inserire la propria condotta in un’azione collettiva e la volontà di collaborare a renderla più incisiva. La prova del dolo omicidiario è prevalentemente affidata alle peculiarità estrinseche dell’azione (direzione e intensità dei colpi, parti del corpo colpite, accerchiamento), le quali forniscono fondatamente la prova di un comportamento volto indifferentemente alla lesione di più beni giuridici.
La Corte esclude poi l’applicabilità dell’art. 41 cod. pen., richiamando la giurisprudenza secondo cui le cause sopravvenute idonee ad escludere il nesso causale sono solo quelle che innescano un processo causale completamente autonomo o assolutamente anomalo ed eccezionale. Nel caso di specie, il colpo più penetrante si è verificato nel corso di un’azione aggressiva di gruppo simultanea e coordinata, senza che residui spazio per ritenere che il suo autore abbia assunto un rischio radicalmente diverso da quello degli altri aggressori.
Infine, la Corte conferma il rigetto della qualificazione in rissa aggravata ex art. 588, comma 2, cod. pen.: la fattispecie richiede l’individuazione di più centri di aggressione reciprocamente confliggenti, presupposto non integrato qualora un gruppo assalga deliberatamente altri soggetti che si limitino a difendersi. L’azione si è sviluppata come aggressione collettiva contro una sola persona inerme, non come contesa tra fazioni contrapposte. I ricorsi vengono rigettati.
Nota della Redazione
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