Valore probatorio della testimonianza della persona offesa e commisurazione della pena (Cass. pen. Sez. 7 n. 5080 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto. La presenza di riscontri esterni non è richiesta come requisito necessario, ma è ritenuta opportuna. Il motivo di ricorso per cassazione che riproponga pedissequamente le censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito è inammissibile per difetto di specificità. In tema di commisurazione della pena, l’apprezzamento del giudice di merito che si fondi sul concreto disvalore del fatto, considerando l’intensità del dolo e l’entità della condotta, integra un’adeguata applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen..
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che, confermando la condanna di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile del reato di estorsione, commesso ai danni di una persona offesa. Con il primo motivo di ricorso, l’imputato deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, sostenendo che la condanna fosse fondata esclusivamente sulla contraddittoria testimonianza della vittima, priva di riscontri.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 133 cod. pen. in punto di dosimetria della pena, ritenendo la sanzione irrogata eccessiva rispetto al fatto contestato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che la prima doglianza risultava aspecifica, in quanto pedissequamente reiterativa delle argomentazioni già dedotte nell’atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale. Il ricorso, pertanto, ometteva di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione, configurandosi come una censura solo apparente.
Nel merito, il motivo è stato altresì ritenuto manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva infatti proceduto ad un autonomo e puntuale vaglio del narrato della vittima, anche in rapporto alle deduzioni difensive, giudicandolo coerente, dettagliato e privo di aporie rispetto al nucleo essenziale, nonché scevro da intenti calunniosi. Tale valutazione si pone in linea con il principio di diritto consolidato, richiamato dalle Sezioni Unite n. 41461 del 2012, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono costituire da sole fonte del convincimento giudiziale, non essendo richiesta la presenza di riscontri se non nei casi in cui il dichiarante si sia costituito parte civile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.