Competenza territoriale e presunzioni cautelari nel reato associativo (Cass. pen. Sez. VI n. 2712 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la competenza territoriale non si radica nel luogo di conclusione del pactum sceleris, bensì in quello in cui la struttura ha concretamente operato ovvero in cui si sono svolte la programmazione, l’ideazione e la direzione del sodalizio. Ai fini cautelari, la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non è superata dalla mera rescissione del vincolo associativo, né dagli arresti subiti o dalla detenzione in atto, restando il tempo trascorso solo uno degli elementi di valutazione. La prognosi di pericolosità riguarda anche la possibile commissione di reati che rivelino l’inserimento nei circuiti criminali del sodalizio.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di L’Aquila ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: incompetenza territoriale del giudice aquilano, mancata autonoma valutazione degli indizi, insussistenza dei gravi indizi di partecipazione all’associazione, applicazione della presunzione cautelare in assenza di elementi di continuazione e difetto di motivazione sul pericolo di fuga.

La questione centrale attiene al luogo di radicamento della competenza per il reato associativo e alla persistenza delle esigenze cautelari dopo l’arresto del ricorrente.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte ribadisce che l’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 configura una realtà criminosa destinata a svolgere attività concreta. Assume rilievo, pertanto, non il luogo del pactum sceleris, ma quello di effettiva operatività della struttura o di programmazione e direzione della stessa, richiamando Sez. VI n. 4118 del 2018, Sez. VI n. 49995 del 2017 e Sez. VI n. 22286 del 2006. Il Tribunale ha individuato la sede del sodalizio in un magazzino, luogo di custodia dello stupefacente proveniente dall’estero, di incontri tra i vertici e di partenza dei carichi verso le piazze di spaccio: da qui la competenza dell’Autorità giudiziaria di L’Aquila.

Sul secondo motivo, la Corte afferma che chi deduce la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione deve indicare gli aspetti della motivazione in cui l’omissione avrebbe condotto a conclusioni diverse e allegare integralmente il provvedimento genetico e la richiesta del pubblico ministero, richiamando Sez. I n. 46447 del 2019, Sez. I n. 333 del 2018 e Sez. III n. 57524 del 2018. Nel caso concreto nessuno dei due oneri risulta adempiuto. La prescrizione dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. è rispettata anche quando l’ordinanza richiama altri atti, purché il giudice svolga un effettivo vaglio per ciascuna posizione senza formule stereotipate (Sez. VI n. 30774 del 2018).

Sul terzo motivo, la Corte conferma che la prova del vincolo associativo può desumersi anche da facta concludentia (Sez. III n. 47291 del 2021). Il Tribunale ha valorizzato l’approvvigionamento costante dall’estero, la differenziazione dei ruoli, la disponibilità di un deposito, la gestione di più piazze di spaccio e la destinazione dei proventi: elementi che integrano il sodalizio. Quanto alla posizione del ricorrente, il ruolo di organizzatore emerge dalle intercettazioni relative all’importazione di ingenti quantitativi di hashish e dalla gestione dei rapporti con spacciatori e sodali apicali.

Sul quarto e quinto motivo, la Corte ribadisce che la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non viene meno per la mera rescissione del vincolo (Sez. III n. 16357 del 2021): il gruppo si è mostrato operativo anche dopo gli arresti, i precedenti penali e i legami con spacciatori e ambienti criminali esteri giustificano il giudizio di attualità. La prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività del sodalizio, ma anche alla possibile commissione di reati che rivelino l’inserimento nei circuiti criminali. Il pericolo di fuga risulta congruamente motivato.

Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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