Rinuncia al ricorso inammissibile se non proviene dall’interessato (Cass. pen. Sez. VII n. 10265 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione non costituisce espressione dell’esercizio del diritto di difesa e richiede la manifestazione univoca della volontà dell’interessato, resa personalmente o per mezzo di procuratore speciale. È pertanto inammissibile la rinuncia sottoscritta dal solo difensore quando non risulti dagli atti la rinuncia personale della parte né una procura speciale appositamente rilasciata in favore del rinunciante. Il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva richiede la verifica di concreti indicatori, con onere probatorio a carico del condannato; la mera omogeneità dei titoli di reato non è sufficiente.

Il Fatto

Il Giudice dell’esecuzione aveva rigettato la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione a plurime sentenze irrevocabili di condanna per falsa attestazione della propria identità, furti consumati e tentati e utilizzo indebito di carte di credito.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo la carenza di motivazione, la violazione di legge per essere il provvedimento emesso da giudice non competente per materia, l’omogeneità finalistica di almeno due condanne per furto, nonché la nullità del procedimento di esecuzione per omessa notifica al difensore dell’avviso di udienza. Successivamente è stata depositata una rinuncia al ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il profilo della competenza. Poiché la sentenza divenuta definitiva per ultima è stata emessa dal Tribunale in composizione monocratica, si applica il criterio dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen.: in caso di esecuzione relativa a più sentenze di tribunali di diverso circondario, è competente il giudice, monocratico o collegiale, che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Il motivo è quindi manifestamente infondato.

Quanto alla continuazione, la motivazione del giudice dell’esecuzione è ritenuta in linea con i principi della Suprema Corte. Il riconoscimento del vincolo esige la verifica di concreti indicatori: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e programmazione. Non basta valorizzare uno solo degli indici se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea, come affermato da Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo. L’onere probatorio grava sul condannato, che deve allegare elementi specifici e concreti, non essendo sufficiente il mero riferimento all’omogeneità dei titoli di reato (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico).

La prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa con motivazione non manifestamente illogica: le condotte erano distanti e collocate in un arco temporale di circa nove anni, circostanza decisiva per qualificarle come frutto di singole ed estemporanee deliberazioni. Sul punto la Corte richiama anche Sez. 1, n. 20816 del 9/01/2017, Todaro e Sez. 1, n. 50716 del 7/10/2014, Iannella.

L’eccezione di nullità del procedimento di esecuzione è parimenti infondata: non era dovuto alcun avviso per l’udienza alla quale le parti erano comparse a seguito di rinvio di precedente udienza, celebrata con presenza della difesa, cui era stato dato avviso del rinvio determinato dalla dichiarazione di astensione.

La Corte non prende in esame la rinuncia trasmessa dal difensore. Tale atto non costituisce espressione del diritto di difesa e richiede la manifestazione univoca della volontà dell’interessato, personale o per procuratore speciale (Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015). Non risulta dagli atti né la rinuncia personale della ricorrente né la procura speciale a rinunciare. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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