Inammissibilità dell’appello tra formalismo e prescrizione maturata ante iudicium (Cass. pen. Sez. V n. 33779 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La causa di inammissibilità dell’appello prevista dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non può essere dichiarata quando le indicazioni contenute nell’atto di impugnazione consentono di individuare in modo immediato e inequivoco il luogo in cui eseguire la notificazione. Il giudice di appello non può dichiarare l’inammissibilità per genericità dei motivi dopo aver risposto nel merito agli stessi, perché in tal modo afferma l’infondatezza e non la specificità dell’atto. Il vizio di specificità ricorre solo quando i motivi non sono affatto argomentati o non affrontano la motivazione impugnata, non quando siano ritenuti manifestamente infondati. Il giudice di appello deve rilevare la prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado, con conseguente annullamento senza rinvio e revoca delle statuizioni civili.
Il Fatto
Due imputati erano stati condannati dal Tribunale di Palermo per il reato di abusivismo nell’esercizio di servizi di investimento, di cui all’art. 166, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 58 del 1998. Entrambi proponevano appello tramite il difensore di fiducia. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 10 ottobre 2024, dichiarava inammissibili i gravami sotto due profili.
Da un lato rilevava l’assenza di un mandato a impugnare rilasciato dopo la sentenza di primo grado, corredato dalla dichiarazione o elezione di domicilio; dall’altro ravvisava il difetto del requisito di specificità dei motivi. Contro tale pronuncia gli imputati ricorrevano per cassazione, deducendo vizi di motivazione, erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali, con riferimento agli artt. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e 3, 24, 27 e 111 Cost., nonché agli artt. 6 e 7 CEDU. Il Procuratore generale chiedeva dichiararsi inammissibili i ricorsi.
La Motivazione della Corte
La Sezione V accoglie il ricorso su entrambi i fronti. Quanto all’inammissibilità dell’appello, la Corte territoriale aveva dato una lettura eccessivamente formalistica dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., richiamando un orientamento ormai superato dalle Sezioni Unite De Felice, secondo cui l’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio può essere assolto anche mediante il richiamo espresso e specifico, contenuto nell’atto, a una precedente dichiarazione già presente nel fascicolo.
Il giudice deve quindi verificare se le indicazioni contenute nell’atto e negli allegati permettano di individuare il luogo della notificazione: verifica che, nella specie, è del tutto mancata. Rileva inoltre la Corte che l’inammissibilità fu dichiarata all’esito di un’udienza cui le parti avevano partecipato, regolarmente citate, mentre la causa di inammissibilità non rilevata prima del giudizio di secondo grado non può essere dichiarata dopo, se la notifica del decreto di citazione è avvenuta con successo. La ratio dell’adempimento è agevolare la vocatio in iudicium e acquisire prova certa della conoscenza del giudizio di impugnazione.
Quanto alla genericità dei motivi, la Sezione conferma che il giudice di appello può dichiarare l’inammissibilità solo quando i motivi difettino di specificità, non quando li ritenga infondati. Nel caso concreto la Corte territoriale, dopo aver richiamato ampi stralci delle argomentazioni difensive, aveva affermato che nessun dubbio sussisteva sulla commissione del reato: così facendo ha risposto nel merito e ha affermato l’infondatezza, non la genericità del gravame.
Infine la Corte rileva la prescrizione. Il termine massimo per il reato contestato è di dieci anni, essendo di otto anni il massimo edittale. Poiché il reato è stato consumato fino al 6 marzo 2013 e la sentenza di primo grado è intervenuta il 7 marzo 2023, il termine risulta decorso prima della decisione di primo grado. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con revoca delle statuizioni civili.
Nota della Redazione
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