Concorso tra art. 600-ter e 600-quater solo per materiale diverso (Cass. pen. Sez. 3 n. 107 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile il concorso tra il reato di detenzione di materiale pornografico ex art. 600-quater cod. pen. e il reato di pornografia minorile ex art. 600-ter cod. pen. qualora riguardino il medesimo materiale, dovendo applicarsi la più grave fattispecie di cui all’art. 600-ter cod. pen., rispetto alla quale la detenzione costituisce un post factum non punibile. Il concorso tra i due reati sussiste, invece, solo quando il materiale oggetto della produzione e quello oggetto della detenzione siano diversi. In tema di detenzione di materiale pedopornografico, la prova che i soggetti raffigurati siano minori di anni diciotto deve essere specificamente motivata dal giudice, potendo essere desunta da connotati fisici o da elementi come l’indirizzo URL del sito di provenienza.
La sentenza di appello che, su impugnazione del solo imputato, escluda una circostanza aggravante e ridetermini la pena, non può assumere come pena base una di entità maggiore rispetto a quella determinata in primo grado, pena la violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Tale divieto riguarda non solo il risultato finale ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena, inclusa la pena base e l’aumento per continuazione.
Il giudice d’appello, quando riforma in bonam partem la sentenza di condanna, assolvendo l’imputato per alcuni capi o rideterminando il trattamento sanzionatorio, è comunque tenuto, in forza dell’effetto estensivo dell’impugnazione ex art. 574, comma 4, cod. proc. pen., a procedere alla rideterminazione delle statuizioni civili, non potendo limitarsi a confermare le somme liquidate in primo grado.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, per una serie di reati commessi via social network in danno di minori infraquattordicenni: atti sessuali con minori (capo a), corruzione di minorenne (capo b), produzione di materiale pedopornografico (capo c) e detenzione di materiale pedopornografico, anche con riferimento ad “altre minori” non identificate (capo d). La Corte d’appello, in parziale riforma, assolveva l’imputato per il capo b), assorbiva le condotte del capo c) nei fatti del capo a), riqualificava il reato di cui al capo a) nella forma del tentativo, escludeva l’aggravante di cui al capo d) e rideterminava la pena, confermando invece le statuizioni civili come liquidate in primo grado.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo dieci motivi, tra cui l’inammissibilità della costituzione di parte civile dei genitori, la configurabilità del tentativo, il concorso tra i reati di cui agli artt. 600-ter e 600-quater cod. pen., la mancata rideterminazione delle statuizioni civili e la violazione del divieto di reformatio in peius.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo al concorso tra i reati di cui agli artt. 600-ter e 600-quater cod. pen., limitatamente al materiale riferito ad “altre minori”. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che il reato di detenzione di materiale pedopornografico non concorre con quello di produzione quando riguarda il medesimo materiale, costituendo un post factum non punibile. Nel caso di specie, la Corte d’appello non aveva motivato in modo puntuale in base a quali elementi avesse desunto la minore età dei soggetti diversi dalle persone offese raffigurati nel materiale detenuto, non essendo sufficiente un generico riferimento ad “altre minori”. Su questo punto la sentenza è stata annullata con rinvio.
La Corte ha poi affrontato il tema del divieto di reformatio in peius, ritenendo il motivo assorbito ma meritevole di accoglimento nel merito. Ha affermato il principio per cui il giudice d’appello, su impugnazione del solo imputato, non può assumere come pena base una di entità maggiore rispetto a quella fissata in primo grado, anche se la pena finale risulta inferiore. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva assunto quale nuovo reato base quello di cui al capo a), muovendo da una pena base maggiore rispetto a quella del giudice di primo grado.
Sono stati ritenuti parimenti assorbiti ma fondati i motivi relativi alla motivazione sulla determinazione della pena e alla mancata estensione delle attenuanti generiche soggettive all’aumento per continuazione. Inoltre, la Corte ha dichiarato fondato il motivo relativo alla sospensione della responsabilità genitoriale, osservando che tale pena accessoria ex art. 32, terzo comma, cod. pen. opera solo per condanne non inferiori a cinque anni, mentre nel caso di specie la pena era stata rideterminata in anni tre, mesi sei e giorni venti.
Infine, la Corte ha accolto il motivo concernente la mancata rideterminazione delle statuizioni civili. Ha affermato che la sentenza d’appello che riforma la condanna penale, assolvendo per alcuni capi o riducendo la pena, incide sul quantum risarcitorio, imponendo al giudice l’obbligo di procedere a una nuova liquidazione, anche in assenza di specifico gravame sul punto.
Nota della Redazione
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