Custodia cautelare e gravi condizioni dei prossimi congiunti: sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. VI n. 33778 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di legittimità non può rivalutare nel merito le condizioni di salute dei prossimi congiunti dell’indagato ai fini della sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Esclusa l’applicabilità dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., che per il mantenimento della misura richiede eccezionali esigenze cautelari, permane la piena operatività della doppia presunzione del comma 3 della medesima norma, applicabile quando si procede per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. La mera prospettazione di un affievolimento del pericolo di reiterazione, priva di agganci a dati obiettivi emergenti dalla decisione di merito, integra una questione di fatto e non un vizio deducibile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente propone appello, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., avverso il provvedimento con cui il Tribunale del riesame ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. A fondamento dell’istanza pone le condizioni di salute del figlio e della moglie, sostenendo che le rispettive patologie richiedono cure continuative.

Il Tribunale rigetta l’appello, ritenendo che le condizioni di salute dei congiunti non integrino i presupposti dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. e che non vi siano elementi concreti per superare la doppia presunzione del comma 3. Il ricorrente censura la decisione per violazione di legge e vizio di motivazione, contestando anche l’attualità delle esigenze cautelari rispetto al tempo trascorso dai fatti.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso infondato. Il motivo ripropone questioni di fatto già esaminate e risolte dal Tribunale del riesame, che si è fatto carico delle condizioni di salute e delle esigenze di cura dei congiunti, escludendo profili di gravità tali da giustificare la disciplina più favorevole di cui all’art. 275, comma 4, cod. proc. pen.

La valutazione del Tribunale poggia su dati obiettivi, tra cui il regolare svolgimento, da parte della madre del minore, di attività lavorativa, indice di piena capacità fisica. La difesa si limita a riproporre le medesime argomentazioni di fatto, chiedendo al giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione nel merito senza individuare specifiche ragioni di manifesta illogicità o contraddittorietà della decisione impugnata.

Una volta escluso, correttamente, che ricorrano i presupposti dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., permane la piena valenza della doppia presunzione prevista dal comma 3, applicabile perché il ricorrente è sottoposto a procedimento per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. La norma, per il mantenimento della misura, impone la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, che il Tribunale ha escluso con accertamento non sindacabile nel merito.

Quanto al tempo trascorso dall’applicazione della misura e dalla commissione dei fatti, la Corte rileva che si tratta di mera riproposizione di questione in fatto, priva di elementi di novità. Il prospettato affievolimento del pericolo di reiterazione non si fonda su alcun dato obiettivamente valutabile dai giudici di merito. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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