Inammissibile il ricorso che chiede una nuova perizia sul vizio di mente (Cass. pen. Sez. VII n. 34875 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità non consente alla Corte di cassazione di procedere a un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali in ordine alla capacità di intendere e di volere dell’imputato, contrapponendolo a quello svolto dal giudice di merito. Il motivo che investe la valutazione dell’elaborato peritale e la condivisione delle sue conclusioni è inammissibile, poiché prospetta doglianze avulse dal sindacato di legittimità, limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo. Parimenti non è consentita la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui graduazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen., salvo che la determinazione sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte Appello di Milano del 22/01/2025. Con un primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vizio totale di mente. Con un secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio sulla pena, per non avere la Corte territoriale operato una maggiore diminuzione in applicazione delle riconosciute circostanze attenuanti generiche.

La questione arriva davanti alla Corte di cassazione perché il ricorrente contesta, in sostanza, la lettura delle risultanze processuali e il trattamento sanzionatorio applicato dai giudici di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vizio totale di mente. Il motivo è dichiarato non consentito dalla legge in questa sede. Prospettando profili di censura già motivatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, esso risulta teso a contestare la valutazione delle risultanze processuali sulla capacità di intendere e di volere e la piena condivisione della stessa da parte dei giudici di appello, prefigurando una differente lettura dell’elaborato peritale.

La Corte richiama il principio secondo cui è preclusa la possibilità di un nuovo apprezzamento delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito. Il controllo di legittimità è limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, secondo il precedente delle Sezioni Unite n. 47289 del 24/09/2003.

Nel caso di specie i giudici di merito hanno esposto logiche e lineari argomentazioni a base della loro piena condivisione delle conclusioni del perito. Essi hanno ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 89 cod. pen., richiesta con l’atto di appello, ma non anche quelli necessari ai fini della integrazione di un vizio totale di mente.

Quanto al secondo motivo, concernente il giudizio sulla pena e la mancata maggiore diminuzione per le riconosciute attenuanti generiche, la Corte lo ritiene manifestamente infondato. Secondo l’indirizzo consolidato, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per le circostanze e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Nella specie l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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