Inammissibile ricorso avverso ordinanza riesame su custodia in carcere per estorsione aggravata (Cass. pen. Sez. II n. 33810 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità avente ad oggetto i provvedimenti del tribunale del riesame in materia di libertà personale, alla Corte di cassazione spetta verificare che il giudice della cautela abbia adeguatamente esposto le ragioni della gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari, controllando la congruenza del costrutto argomentativo rispetto ai canoni logici e ai principi di diritto. Il controllo non concerne la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento sull’attendibilità delle fonti e sulla concludenza dei dati investigativi. L’interpretazione del linguaggio adoperato nelle conversazioni intercettate, anche se criptico, costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile solo in presenza di travisamento della prova. La doglianza che si risolve nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate è inammissibile.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 04/03/2025 ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 07/02/2025, che aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti dell’indagato. Il quadro cautelare riguarda due episodi di estorsione, una consumata e una tentata, ai danni di due imprenditori, aggravati dall’essere commessi da più persone riunite facenti parte di associazione a delinquere, con le modalità di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e a favore del sodalizio mafioso.

Il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, alla circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa e delle più persone riunite, nonché alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura applicata.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità sui provvedimenti del riesame. Quando si denuncia vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, il controllo di legittimità verifica la congruenza argomentativa rispetto ai canoni logici e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze investigative. Queste non devono assurgere a prova del reato, essendo sufficiente che siano idonee a fondare una qualificata probabilità di colpevolezza, secondo il richiamo alle Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000.

Il collegio ribadisce che l’insussistenza dei gravi indizi è rilevabile in cassazione solo se si traduce in violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Restano estranei al controllo la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento sull’attendibilità delle fonti. L’interpretazione del linguaggio delle conversazioni intercettate, anche criptico, è questione di fatto: una lettura diversa è prospettabile solo in caso di travisamento della prova, quando il contenuto sia indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile.

Su questa base la Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo. Il Tribunale ha motivato sulla sussistenza degli elementi della tentata estorsione in termini non censurabili, con un apparato argomentativo che il ricorrente non affronta, limitandosi ad affermare la inconsistenza del dato indiziario. Il ricorso appare volto a ottenere una alternativa lettura di circostanze già esaminate dal giudice della cautela, che ha ricostruito il fatto in aderenza alle risultanze di indagine.

Quanto all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., il Tribunale ha indicato gli elementi del fine di agevolazione mafiosa, valorizzando il coinvolgimento del ricorrente in indagini su mandamenti locali e gli esiti della captazione, che attestano la destinazione delle somme al sostentamento del sodalizio e delle famiglie dei sodali detenuti. È implicito nell’argomentazione il riconoscimento dell’aggravante oggettiva delle più persone riunite.

Infine, la Corte ritiene congrua la motivazione sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura. Il Tribunale ha correttamente richiamato la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non contrastata da alcun elemento, indicando precisi elementi positivi quali la gravità dei fatti e il contesto associativo. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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