Inammissibili i ricorsi su responsabilità e attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 8718 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di legittimità non consente la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata né l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione, salvo che emergano fattori di manifesta illogicità della motivazione. Sono pertanto inammissibili i motivi che si risolvono in doglianze di fatto o nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese, poiché non assolvono la funzione di critica argomentata. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione congrua quando il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri.

Il Fatto

Due imputati ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che, rideterminando la pena, aveva confermato la condanna per il reato di furto aggravato, di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2), cod. pen., e, per uno solo di essi, per il reato previsto dall’art. 707 cod. pen.

I ricorsi deducono, con un primo motivo comune, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità e, con un secondo motivo, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La questione giunge così davanti alla Corte di Cassazione per la verifica dei limiti del sindacato di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa di ordine generale: al giudice di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’adozione autonoma di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelli seguiti dal giudice del merito. L’unica eccezione è rappresentata da fattori di manifesta illogicità della motivazione.

Su questa base il primo motivo è giudicato inammissibile. Le censure si fondano su mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono anche nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito. Esse, osserva il Collegio, non sono specifiche ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

A sostegno del principio il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità, tra cui Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 e Sez. 6, n. 20377 dell’11/03/2009, oltre alle più recenti Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020 e Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015.

Il secondo motivo è parimenti ritenuto non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato. La motivazione della sentenza impugnata è esente da evidenti illogicità. Il Collegio richiama la stabile giurisprudenza secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *