Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione del riesame (Cass. pen. Sez. II n. 33809 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e all’esistenza e al grado delle esigenze cautelari, consente la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice della cautela rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Non è ammesso il controllo delle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Il vizio di contraddittorietà della motivazione è necessariamente interno al provvedimento e non può essere desunto dalla diversa valutazione operata in distinti provvedimenti. Nel giudizio di proporzionalità della misura, il giudice del riesame che valuti inadeguati gli arresti domiciliari esprime pronuncia implicita sull’impossibilità di impiego degli strumenti elettronici di controllo.

Il Fatto

Il difensore dell’indagato ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Campobasso, in funzione di tribunale del riesame, ha confermato il provvedimento del GIP che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di rapina aggravata in concorso.

Si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando l’insufficienza del quadro indiziario e l’omessa considerazione dell’inidoneità di misure diverse da quella massima. Il ricorrente rappresenta, in particolare, che in altro procedimento era già stata disposta la misura degli arresti domiciliari in aggravamento dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sulla scorta del medesimo episodio.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Richiamando le Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000, ricorda che il sindacato di legittimità sulla motivazione del riesame è circoscritto alla verifica dell’adeguatezza logica delle ragioni addotte, restando estraneo il controllo delle censure che si traducono in una diversa valutazione delle risultanze già esaminate dal giudice di merito.

Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, la difesa affronta il tema con un mero inciso, senza confrontarsi con l’apparato motivazionale dell’ordinanza impugnata. Quest’ultima, osserva la Corte, dà conto di un quadro indiziario solido e concordante, fondato su querela delle persone offese, referti medici, ricognizione fotografica e dichiarazioni delle stesse persone offese. Il motivo è dunque totalmente aspecifico.

Le doglianze sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura carceraria sono parimenti generiche. Il ricorrente non si confronta con la congrua argomentazione del riesame e prospetta un preteso “doppio vaglio” della medesima questione. La Corte rileva che tale considerazione è eccentrica rispetto al giudizio di proporzione, i cui termini di riferimento sono l’entità del fatto e la sanzione irrogabile ex art. 275, comma 2, cod. proc. pen.

Non è configurabile, inoltre, alcuna contraddittorietà tra la decisione impugnata e quella di aggravamento adottata in altro procedimento, poiché, secondo Sez. 3 n. 15987 del 06.03.2013 e Sez. 6 n. 25703 del 23.05.2003, il vizio di contraddittorietà della motivazione deve essere interno al provvedimento e desumersi da enunciati contrastanti e inconciliabili su punti decisivi.

Sul braccialetto elettronico, infine, il riesame ha fatto buon governo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari, per la sua natura assorbente e pregiudiziale, integra pronuncia implicita sull’impossibilità di impiego degli strumenti elettronici ex art. 275-bis cod. proc. pen. Il ricorso è pertanto rigettato con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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