Nullità assoluta per mancata notifica dell’anticipazione d’udienza al difensore di fiducia (Cass. pen. Sez. 5 n. 14382 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice, dopo aver rinviato il processo ad una successiva udienza, ne anticipi la trattazione in una data diversa deve essere notificato all’imputato e al suo difensore di fiducia. La presenza del difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. non supplisce a tale adempimento, poiché il sostituto è legittimato a ricevere l’avviso di rinvio dato nel corso dell’udienza, ma non quelli concernenti la modifica della data di un’udienza già individuata, che spettano al titolare del mandato difensivo. Ne consegue la nullità assoluta per l’assenza del difensore di fiducia in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, con conseguente annullamento della sentenza di merito e rinvio per la nuova celebrazione del processo.

Il Fatto

L’imputata era stata condannata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. per aver sottratto energia elettrica all’ente erogatore. La Corte d’appello aveva confermato la decisione. Avverso tale sentenza l’imputata aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi di doglianza, tra cui la violazione del diritto di difesa per l’anticipazione dell’udienza fissata, disposta senza previo avviso al difensore di fiducia.

La Motivazione della Corte

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, relativo al vizio processuale. In particolare, ha accertato che l’udienza dell’8 giugno 2023 si era aperta in assenza dell’imputata e del difensore di fiducia, sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. da un difensore d’ufficio. Il giudice, ravvisata l’assenza dei testi, aveva rinviato il procedimento all’udienza del 28 settembre 2023, chiudendo il verbale. Poco dopo, il verbale era stato riaperto e, alla presenza del solo difensore sostituto, il processo era stato definito con sentenza di condanna.

La Suprema Corte ha chiarito che la riapertura del verbale e la conseguente trattazione del processo nella stessa giornata integrano un’anticipazione dell’udienza rispetto alla data formalizzata con il rinvio.

La Corte ha quindi affermato che la modifica della data di un’udienza già individuata deve essere notificata al difensore di fiducia, non bastando la presenza del difensore d’ufficio, il quale è legittimato a ricevere esclusivamente l’avviso di rinvio formulato nel corso dell’udienza. In mancanza di tale notifica, si determina una nullità assoluta per l’assenza del difensore di fiducia in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, non potendo la nomina del sostituto d’ufficio ovviare al vizio, poiché essa presuppone che il titolare del mandato sia stato messo in condizione di partecipare al processo.

La Corte ha altresì precisato che, in presenza di una censura di carattere processuale, il giudice di legittimità è giudice dei presupposti della decisione e può prescindere dalla motivazione offerta dal giudice di merito, accedendo direttamente all’esame degli atti processuali. Ha infine dichiarato assorbite le ulteriori censure e disposto l’annullamento delle sentenze di merito con rinvio per la nuova celebrazione del processo, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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